L’ombra della massoneria sulle Assemblee di Dio in Italia (ADI) – parte 5

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QUELLO CHE HA FATTO IL MASSONE FRANK. B. GIGLIOTTI PER LE ADI

Passiamo ora ad esaminare quello che Frank Bruno Gigliotti ha fatto per le Assemblee di Dio in Italia secondo quello che abbiamo potuto trovare.

Preparò ed inviò all’Ambasciatore d’Italia una memoria a favore del Movimento Pentecostale

Innanzi tutto, come abbiamo visto, Frank Gigliotti scrisse una memoria difensiva del Movimento Pentecostale che inviò all’Ambasciatore Alberto Tarchiani da consegnare al Governo Italiano. Ve la propongo qua di seguito in lingua inglese come apparve sul The Pentecostal Evangel del 8 febbraio del 1947, seguita dalla lettera personale che sempre Gigliotti inviò all’ambasciatore (‘An Appraisal of the Pentecostal Movement’, in The Pentecostal Evangel, 8 Febbraio 1947, pag. 6-7, 11 – vedi foto).

Tenete presente che questa memoria aveva come titolo ‘La libertà religiosa in Italia’, ma sul The Pentecostal Evangel apparve con il titolo ‘Una valutazione del Movimento Pentecostale’ (An appraisal of the Pentecostal Movement). E poi considerate che a Dicembre del 1947 erano state già stampate ben 10 milioni di copie di questo scritto, e che era stato tradotto in una decina di lingue (San Diego Union, 6 Dicembre 1947, pag. 13 – vedi foto).

This copyrighted article, together with the accompanying letter, is reproduced by special permission exactly as it appeared in the January issue of “The Chaplain,” the monthly publication of the General Commission on Army and Navy Chaplains. It is entitled, “Religious Liberty in Italy,” and is written by Frank B. Gigliotti, D.D., minister of the Presbyterian Church in La Mesa, Calif. It is a report on the Pentecostal movement in America, prepared for the Italian Ambassador to the United States, the Honorable Alberto Tarchiani.
IN the matter of the statement of the Pentecostal faith in Italy, there may exist the impression that this group is an importation from the United States and that someone is advancing money and material resources for its propagation. Let me state frankly from the beginning that this is not according to the fact, as I have gone into this matter from the roots up.
From the information that I am able to gather, the movement seems to have started spontaneously in Italy and the United States at approximately the same time which came about as follows:
Many of the Italian Evangelicals both in the United States and in Italy, feeling very zealous towards God and with the thought that men and women should dedicate and consecrate themselves more fully to lives of service to their fellow men in the spirit of Christian piety and charity, began to have a deep conviction within the established Evangelical churches themselves that there was something of a ‘do-nothing’ attitude on the part of many of the local congregations and they were not receiving the blessing which was due and available to them.
For this reason it seems that in various regions of Italy including Piedmonte, Abruzzi, Rome, Genoa, Naples, Calabria, Sicily and others, there began to rise up leaders, each without knowledge of the others, preaching and teaching a more fully consecrated and victorious life in Christ. People in small congregations in the mountains of the Abruzzi’s were having the same experience as people in small congregations in Sicily. They did not know of each other’s existence. They had no correspondence or physical contact. Coincidentally, the same thing was taking place in the United States among the hundreds of Italian Evangelical congregations of the various denominations such as the Presbyterians, Baptists, Methodists, Lutherans, etc., into which thousands of Italians had gone because on the one hand they had been terribly neglected by the Roman Catholic Church, and on the other hand the Evangelicals churches were the only ones that had shown any interest in their behalf by establishing classes for the teaching of reading and writing and for their social and material betterment. Consequently, when many of these people returned to Italy, they told of the phenomenal manifestation and the spiritual blessings they had received and found that in Italy there had been a similar spiritual regeneration among many of their friends and relatives.
In deliberating on these facts, many Italian Protestant leaders, including myself and Dr. Fama, have come to the conclusion that this a true and definite manifestation of God, just as He manifested Himself in Italy through Peter Waldo in 1170, St. Francis of Assisi in 1227, Savonarola and Giacomo Da Fiore (il profeto Calabrese) and many others down through the centuries.
Now, naturally, as these people came in contact with each other, they shared their religious experiences and found that they had had an overwhelming outpouring of the Holy Spirit which caused a deep, religious emotional manifestation which some of us believed for a long time to be an uncontrolled religious fanaticism, but which we have now come to realize and know and to respect as a definite manifestation of God in and through our people. I have seen people from all social strata here in the United States, both Italians and Americans, who used to lie and cheat and steal and some who were the most desperate characters turn to the most beautiful, consecrated, serviceable Christian life through their contact and sharing of this experience with the people of the Pentecostal faith.
My dear Ambassador Tarchiani, as you know, I am pretty much of a hard-headed analyst and because of my training and education and years of experience in dealing with religious and world problems, I have studied this whole picture quite thoroughly before accepting it as a manifestation of God, and now I have come to the very definite conclusion that the people of the Pentecostal groups are acting as a torch, making light for even some of the larger denominations. To quote Bishop Paul Barber of the European Area of the Methodist Episcopal Church and former President of Duke University, ‘If the large, established Evangelical denominations do not catch the fire of our Pentecostal brethren, it will not be long before they are history and the Pentecostal will be the living church’. I would also like to quote the statement made to me by the Honorable Jonathan Daniels, former secretary to President Roosevelt, last November in his home in Raleigh, North Carolina. We had spent a whole evening discussing the Pentecostal movement as it has now grown through the South and Southwest and also throughout the United States which he concluded with these words, ‘Frank, in my judgment, the Pentecostals are becoming the foremost Evangelicals in the United States in carrying the torch of freedom and courageously taking up where the old, established churches have been prone to let down because of their formality and their great wealth’.

THE PENTECOSTAL CHURCHES IN THE UNITED STATES

(1) As far as I have been able to ascertain, the Pentecostal churches have grown throughout the United States to where they have more than 6000 churches mostly united under the name of ‘Assembly of God’ and are part of the National Association of Evangelicals. Among these are more than 300 churches and 200 missions where the services are conducted mostly in the Italian language with bi-lingual services for the young people. Some of these Italian churches have as many as 1000 to 1500 members.
(2) The United States Government, in recognizing their importance throughout the war, gave them an assignment of 35 chaplains.
(3) There are over 5106 ordained ministers, 3406 licentiates and exhorters.
(4) This movement has been growing and spreading rapidly and at this time it is impossible to ascertain the actual membership. The only thing we can say on this matter is that they have thousands of growing and progressing churches and missions. I have attended services in large, prosperous churches where there were more than from 1000 to 2000 members present.
At the Italian Pentecostal Church in Camden, New Jersey where a rally was held for Italian relief and which was attended by Baron Quinto Quintieri while in this country, and where a large sum of money was raised for relief and tons of clothing promised, Baron Quintieri told me that he estimated over a thousand people being present. All of these were Italians of the Camden, New Jersey area.
(5) As to their social classification, the movement originally started with the more humble folk, but today I now a number of former government officials and ministers of the established denominations who have gone into the ministry of the Pentecostal church. For instance, the Pastor of the Assembly of God Pentecostal Church of Dallas, Texas (i.e. the largest one there) has a tabernacle that holds more than 3000 people and it is usually filled. This man is a former secret service executive of the United States Government of the higher echelon and he is one of the most able and consecrated ministers that I know.
I could go on and enumerate such instances, but I feel that their almost phenomenal growth is more indicative of their importance and again quote Jonathan Daniels in this statement to me by saying he believed that ‘within the next ten years they (the Pentecostals) would possibly lead in number of the Evangelical Churches in the United States’. After visiting many of their churches – and they are American, Hungarian, Polish, Swedish, Italian and every nationality – one is impressed by the fact that their meetings are filled with men and women and young people in all walks of life. In these groups there actually is no social caste or line of demarkation. They actually practice Christianity very much on the same basis as the early Apostolic church and in my judgment they do it simply, honestly and industriously.
(6) There was a time when they were not given much importance among the Evangelical denominations, but today they are considered one of the most fervent and active of the Evangelical Churches of the United States, and they are highly respected for their zeal and consecration and their piety by other Evangelicals.
(7) Regarding selection and nomination of pastors, this is done on the same basis upon which it is done in the larger Evangelical denominations in the United States – the Baptists, the Congregationalists and other denominations. The pastors are selected first as deacons, and after serving as deacons, they serve as elders and then, as elders, they may be ordained by the local congregation exactly in the same form as it is done in the Baptist Church. This ordination is then recognized by the Presbyters that form the various Presbyteries and Regional Jurisdictions in about the same way the Presbyterians of the United States, of Great Britain and Scotland function.
(8) The services are conducted in about the same way in which the early Christian church conducted theirs. They begin with the singing of hymns and then have prayer. They then have testimonies of their religious experiences and this is conducted in the simplest and most sincere of Christian manner. At this time various individuals request prayer for their problems both spiritual and material. This is followed by preaching of the Gospel and the sermon is brought by the ordained Minister, or in his absence, one of the elders of the church. After the sermon there is a time of prayer, the singing of another hymn and the service is concluded with the benediction.
The prayers are pretty much spontaneous on the part of individuals who feel they want to pray audibly and it is to be noted here that during the prayer services many of these people show a religious ardor and fervor which to the person who is not antagonistic will exemplify the Psalmist’s exhortation to “make a joyful noise unto the Lord” and will soon make itself manifest that it is truly of God. They are very fervent and ardorous and do cry out to God but not nearly in the way that I have seen the people of Southern Italy cry out at religious manifestations of the Roman Catholic Church. I have never seen them abuse their bodies or lick floors with their tongues or beat their backs with pieces of wooden staves as I have seen the excited people at Roman Catholic services in Italy and in Mexico and in other Latin-American countries. They do at times speak in tongues that to the average person who is unwilling to listen, seems rather strange, but as manifested in the early Church, it is the fulfillment of the manifestation promised in the Bible, Book of Acts of the Apostles. In Acts 2:1-4:
“And when the day of Pentecost was now come, they were all in one place. And suddenly there came from heaven a sound as of the rushing of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them tongues parting asunder, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance”.
“While Peter yet spake these words, the Holy Spirit fell on all them that heard the word. And they of the circumcision that believed were amazed, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Spirit. For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter, Can any man forbid the water that these should not be baptized, who have received the Holy Spirit as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then prayed they him to tarry certain days” Acts 10:44-48.
“And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them; and they spake with tongues, and prophesied” Acts 19:6.
You undoubtedly remember that my father-in-law, Dr. Agide Pirazzini, was possibly one of the greatest philologists in America having taught Hebrew, Greek and the Oriental languages at the Biblical Seminary in New York for thirty years. He told me on more than one occasion he had heard these people actually speaking Aramaic, the language which Jesus spoke, and I personally, believe this to be so after having heard them myself and seen them with my own eyes. I am giving you this lengthy explanation on this subject because as far as I am personally concerned, this was my great stumbling block in understanding the Pentecostal people. I did not believe or could not intellectually conceive how this phenomenon was possible; I now believe it with all my heart.
ALTAR CALL: At certain times there is a call to dedication and consecration to a fuller Christian life which is called an “altar call”. The members of the congregation, as well as new converts, kneel in prayer at their seats or gather at the altar and pray for individual problems, or problems of the congregation or the church as a whole.
WATER BAPTISM: Water baptism is administered to those who have confessed and accepted Christ as their Lord and Saviour and as their leader. The water baptism is held to be a seal of external consecration to those who have believed that the Lord Jesus Christ is the Saviour of the world and their personal Redeemer. This baptism is performed by immersion.
BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT: The Pentecostal people, as well as all Evangelical churches, believe that the Baptism of the Holy Spirit is sent of God as a gift upon those who have fully consecrated their lives to Christ. It is a heavenly manifestation showing Divine approval and a gift that proceeds from God to those who are true believers in the full teaching of the complete Gospel. The Pentecostal Church teaches that the Baptism of the Holy Spirit is not poured out on every one unless specifically sought for or that God, for some particular reason of His own, desires to baptize with this special sign which is used by the recipients as a testimony and as a guide in their walk after Christ. This special benediction is poured out by God, in His wisdom, upon those who are worthy to receive this gift. This is substantiated by the teachings of the Holy Scriptures:
“And I knew him not; but he that sent me to baptize in water, he said unto me, Upon whomsoever thou shalt see the Spirit descending, and abiding on him, the same is he that baptizeth in the Holy Spirit” John 1:33.
“If ye love me, ye will keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may be with you for ever; even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, for it beholdeth him not, neither knoweth him; ye know him; for he abideth with you, and shall be in you. I will not leave you desolate: I come to you” John 14:15-18.
“These things have I spoken unto you, while yet abiding with you. But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring to your remembrance all that I said unto you” John 14:25,26.
(9) The Italian Pentecostal Church of the United States known as the Evangelical Christian Pentecostal Churches of the United States and Foreign Lands is under the leadership of the Reverend Quirino Grilli, President, Reverend Dominick Lisciandrello, Segretary and Reverend Joseph Beretta, Treasurer. These brethren, together with Reverend Mario DiBello and others, conduct radio programs both on the East and West Coasts over a number of radio stations, every Sunday, out of Albany, N.Y., Syracuse, N.Y., New York City, and on the West Coast from San Diego, California, which reaches the Pacific West on a 50.000 watt station. The comments that I have heard from the American and the Italian listeners to these programs has been very, very, favorable. They are doing an excellent work with song and worship and education. This has a tremendous culture value because there are thousands of our people who have no other means of listening to the Italian language than on this radio program and use this means of furthering their religious, primarily, and also their cultural and social advancement.
(10) You will also find that the Italian Pentecostal Church publishes two periodicals – Il Faro, published on the East Coast and La Voce nel Deserto published on the West Coast.
Let me go back just one moment and say that I believe very definitely that their physical or psychological manifestations are not the most important points to be considered in this case. Now, as to the objection that the Pentecostals praise God and pray with a loud voice, this was a common practice among early Christians and the disciples themselves as exemplified in the Gospel according to St. Luke, chapter 19, verses 37 through 40:
“And as he was now drawing nigh, even at the descent of the mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works which they had seen: saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest. And some of the Pharisees from the multitude said unto him, Teacher, rebuke thy disciples. And he answered and said, I tell you that, if these shall hold their pace, the stones will cry out”.
The important thing is that the people who have become associated with the Pentecostal church of our own people, i.e., the Italo-Americans, have become better citizens. They have become more industrious and many of them ceased to be drunkards and thieves and liars – they have become good fathers and good husbands and good neighbors. They have adopted a personal cleanliness which was not commonly practiced among the people of the humbler groups and they have given of themselves to helping others with a piety and a charity that would make many a person humbly proud to be able to follow their example.

DECLARATION OF PRINCIPLES

I would like to call to your attention the clause of the United Nations Charter which guarantees religious liberty to all members of the United Nations. The Charter states, in part, that no country shall be admitted to membership in the United Nations unless it guarantees the freedom of religious worship to its nationals and to minority groups living within its borders. (This was written into the United Nations Charter at the instigation of the American Committee for Religious Liberty in Italy)
You will further note that Part II – Political Clauses, Section I – General Clauses, Article XIV of the Peace Treaty with Italy states very definitely:
‘Italy shall take all measures necessary to secure to all persons under Italian jurisdiction without distinction as to race, sex, language or religion, the enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, including the freedom of expression, of the press and publication, of religious worship, of political opinion and of public meeting’.
This definitely was written to include the Pentecostals and all other religious groups attempting to exercise freedom of conscience, worship and religion in Italy.
I would like to assert here that toleration is not acceptable to us. We do not want the word toleration to appear in the Italian Constitution as it refers to those of the Protestant faith, for toleration signifies that a superior force is condescending to those of minority groups or to others in allowing them certain privileges. It is not privilege or license that we are requesting, but co-equality. Among free men there is co-equality and not mere toleration!
The Protestant forces of the United States want to do everything possible to co-operate with the people of Italy, but we shall insist upon the fulfillment on the part of the Italian government of these sections of both the United Nations Charter and the Peace Treaty. If it becomes necessary, we are ready to use every means at our disposal for its enforcement.
We consider absolute religious freedom definitely one of the cardinal principles for which the second World War was fought as stated specifically in the Atlantic Charter, and both its subsequent declarations of Yalta and Potsdam. These guaranteed to the people of Italy, and of the world, the freedom of religious exercise, the principle which we hold to be the sacred and inalienable right of every human being, i.e., to worship God according to the dictates of his conscience without any interference or coercion on the part of any organized group, be it ecclesiastical or lay.

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Lettera di Gigliotti all’Ambasciatore:

My dear Ambassador Tarchiani:
Having taken the appropriate time to gather the information which you requested of me in connection with the Pentecostal movement and its workings in the United States and how it functions, I now have sufficient material to hand over to you for transmittal to the Italian government.
You will remember that I called your attention at the very beginning of our discussion on this matter of religious liberty for Italy that I am not a Pentecostal, but that I have been for more than twenty-five years a Minister of the Presbyterian Church. My interest in this matter is based purely upon the consideration that, I feel, it will be to the greatest interest of the Italian nation to have absolute freedom of religion and conscience, without any interference whatsoever with the individual’s right to worship God according to the dictates of his own conscience.
I have been asked by the American Committee for Religious Freedom in Italy of which Dr. Charles W. Fama is National President, by the National Committee of Americans for Religious Emancipation of which United States Senator Olin D. Johnston is President, and by the Pentecostal Group headed by the Reverend Dominick Lisciandrello (this latter group being known as the Evangelical Christian Pentecostal Churches of the United States and Foreign Lands) to take the responsibility for preparing this brief and making proper petitions to the Italian government and to the government of the United States on this matter.
I am giving you this preparatory statement so that you may not be under the misapprehension that I represent one group or another – in reality I am only working with the three above mentioned Committees, receiving no compensation or remuneration for my labors.
Respectfully submitted,
Frank B. Gigliotti, D.D.

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La memoria scritta da Frank B. Gigliotti apparsa su The Pentecostal Evangel (8 Febbraio 1947, pag. 6)

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La memoria scritta da Frank B. Gigliotti apparsa su The Pentecostal Evangel (8 Febbraio 1947, pag. 7)

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La memoria scritta da Frank B. Gigliotti apparsa su The Pentecostal Evangel (8 Febbraio 1947, pag. 11)

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A proposito di questa memoria è interessante inoltre sapere che circa tre anni dopo che fu pubblicata sulla rivista The Chaplain, Frank Gigliotti scrisse all’editore di questa rivista dicendogli le seguenti cose:

‘Un tre anni fa, voi pubblicaste su THE CHAPLAIN il mio articolo ‘La libertà religiosa in Italia’. Alcuni dei vostri lettori possono essere interessati a questi fatti: Abbiamo autorizzato un pò più di 16 milioni di ristampe, dagli otto ai dieci milioni in Inglese. L’articolo è stato tradotto in Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Francese, Italiano, Cinese, Svedese, Norvegese, e viene riferito che qualcuno lo sta traducendo in Russo. Mi risulta anche che è stato tradotto in Jugoslavo. Ai lettori potrebbe far piacere sapere pure che è stato questo articolo pubblicato sul THE CHAPLAIN, usato come memoria davanti all’Assemblea Costituente Italiana, che ha reso possibile scrivere dentro la Costituzione Italiana i tre articoli sulla Libertà di Associazione, sulla Libertà di Riunione, e sulla Libertà del Culto Religioso. Questi provvedimenti costituzionali sono stati molto utili al Cristianesimo Evangelico in Italia’ (Frank Gigliotti in The Chaplain, Maggio-Giugno 1950, vol. 7, no. 3, pag. 40 – vedi foto).
Dunque da queste parole di Frank Gigliotti si apprende che furono stampate circa 16 milioni di copie del suo scritto sulla libertà religiosa in Italia, e non è una cosa da poco questa; che esso fu tradotto anche in Italiano; che esso fu utilizzato come memoria dinnanzi all’Assemblea Costituente in Italia e che contribuì a far scrivere nella Costituzione gli articoli che sanciscono la libertà di associazione, di riunione e di religione, che come sappiamo furono molto utili ai Pentecostali (come anche agli altri Evangelici) in Italia. Viene perciò spontaneo domandare alle ADI come mai non pubblicarono su Risveglio Pentecostale un così importante documento scritto a loro favore, dato che non ci risulta che lo abbiano mai fatto, e perchè non ne fanno alcun accenno nei loro libri ufficiali.

La nota scritta da Frank B. Gigliotti all’editore della rivista The Chaplain di Maggio-Giugno 1950

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La notizia apparsa sul San Diego Union a Dicembre 1947, secondo cui del libretto ‘La Libertà religiosa in Italia’ scritto da Gigliotti ne erano state stampate 10 milioni di copie ed aveva già avuto delle traduzioni in alcune lingue

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Lanciò minacce contro l’Italia e i preti che erano negli USA

Nella memoria scritta e inviata da Frank B. Gigliotti per conto delle ADI all’Ambasciatore Alberto Tarchiani – che in base alle date in cui fu pubblicata sulla rivista ‘The Chaplain’ e ‘The Pentecostal Evangel’ dovrebbe essere stata inviata all’ambasciatore presumibilmente agli inizi del 1947 o al massimo verso la fine del 1946 – che vi ricordo Gigliotti scrisse su incarico del massone Charles Fama che era il presidente del Comitato per la Libertà Religiosa in Italia, Comitato su cui fecero pressione nel 1946 le Assemblee di Dio in Italia, verso la fine troviamo delle parole minacciose che ho deciso di tradurvele affinchè vi rendiate conto con quale tono Gigliotti concluse quella memoria a favore dei Pentecostali d’Italia rappresentati a quel tempo da Umberto Gorietti.
La parte conclusiva si intitola ‘Dichiarazione di Principi’ e inizia con Gigliotti che richiama l’attenzione dell’ambasciatore sulla clausola della Carta delle Nazioni Unite che assicura la libertà religiosa a tutti i membri delle NU, che fu scritta per istigazione del Comitato per la Libertà Religiosa in Italia; poi Gigliotti passa a dire che la clausola del Trattato di Pace in cui si comanda all’Italia di assicurare a tutti i suoi cittadini la libertà di culto fu scritta per includere i Pentecostali e tutti gli altri gruppi religiosi, e poi afferma: ‘Vorrei affermare qua che la tolleranza non è accettabile per noi. Non vogliamo che la parola tolleranza appaia nella Costituzione Italiana in riferimento a quelli della fede Protestante, perchè la tolleranza indica che una forza superiore sta condiscendendo a quelli dei gruppi minoritari o ad altri nel permettergli certi privilegi. Non è un privilegio o un permesso che noi stiamo richiedendo, ma co-eguaglianza. Tra uomini liberi c’è coeguaglianza e non semplice tolleranza! Le forze Protestanti degli Stati Uniti vogliono fare tutto il possibile per cooperare con il popolo Italiano, ma noi insisteremo sull’adempimento da parte del governo Italiano di queste parti sia della Carta delle Nazioni Unite che del Trattato di Pace. Se diventerà necessario, noi siamo pronti ad usare tutti i mezzi a nostra disposizione per la sua applicazione. Noi certamente consideriamo che l’assoluta libertà religiosa sia uno dei principi cardini per cui è stata combattuta la Seconda Guerra Mondiale come è dichiarato specificatamente nella Carta Atlantica, e nella sue successive dichiarazioni di Yalta e Potsdam. Queste hanno assicurato sia al popolo d’Italia, e del mondo, la libertà dell’esercizio religioso, il principio che noi riteniamo essere il diritto sacro e inalienabile di ogni essere umano, cioè adorare Dio secondo i dettami della sua coscienza senza alcuna interferenza o coercizione da parte di qualsiasi gruppo organizzato, sia esso ecclesiastico o laico’ (The Pentecostal Evangel, 8 Febbraio 1947, pag. 11). E difatti nella Costituzione Italiana in riferimento alle minoranze religiose non fu introdotta nè la parola tolleranza e neppure il verbo tollerare! Peraltro questo modo di parlare e ragionare di Gigliotti, cioè il fatto di minacciare le autorità governative di qualche cosa in caso non venga concessa la libertà religiosa, era caratteristico anche delle Assemblee di Dio in Italia, infatti in una lettera firmata da Umberto Gorietti (ma con su impressi i nomi dei membri del Comitato Esecutivo delle ADI) e mandata al Capo del Governo Alcide De Gasperi, e ai capi dei partiti politici italiani il 10 Dicembre 1947 le ADI affermano tra le altre cose: ‘Siamo pronti ad agitare la pubblica opinione di tutto il mondo – tramite i nostri Fratelli all’estero – se non ci sarà concessa la desiderata libertà, promessa a grandi lettere dalla Nuova Costituzione’. Che dire? Proprio un modo anticristiano di parlare e ragionare. Peraltro in questa stessa lettera, il Comitato Esecutivo delle ADI ci tenne a far presente al Capo del Governo la consistenza numerica delle Chiese ADI in tutta Italia, e la loro continua crescita, e la loro recente affiliazione alla ‘Federazione delle nostre Chiese in America’ da cui – le ADI dicevano – ‘noi riceviamo – e ne riceveremo ancora di più nel prossimo futuro – un forte aiuto spirituale e materiale’. Questo giusto per inquadrare meglio lo spirito con cui le ADI si rivolgevano alle autorità governative! Loro, che ricordiamo dicono sempre che non vogliono fare polemica con nessuno!
Nel Gennaio del 1950 Frank Gigliotti dichiarò pubblicamente che i Protestanti d’America avrebbero dichiarato guerra all’Italia se non fossero cessate le persecuzioni contro i Protestanti. Ecco l’articolo dal titolo ‘I protestanti non sopporteranno nuove persecuzioni in Italia’ che apparve su L’Unità il 15 Gennaio 1950, e che conferma ciò: ‘Il reverendo Frank Gigliotti, ministro presbiteriano di Lemon Grove (California) ha dichiarato che se non verrà posto fine alla persecuzione dei protestanti italiani «i protestanti americani dichiareranno guerra al governo italiano», egli ha aggiunto che questa «è ultima cosa» che i protestanti americani vogliono fare, poichè non desiderano danneggiare il popolo italiano. Egli afferma inoltre di avere le prove di ben 56 casi di persecuzione contro i protestanti italiani avvenuti l’anno scorso. Il rev. Gigliotti ha riferito ad un giornalista che il rev. Umberto Gorietti, capo dei protestanti italiani, è stato arrestato 18 volte per il solo fatto di avere predicato la parola di Dio. Il 17 gennaio prossimo i maggiori delegati dei protestanti americani si riuniranno per concordare l’azione da svolgere, prenderanno parte alla riunione anche un certo numero di deputati e senatori. Il Gigliotti ha dichiarato a tale proposito: «Insisteremo perchè il governo italiano pubblichi una nota chiarificatrice diretta a tutti i suoi prefetti, nella quale venga posto in rilievo che l’articolo 19 della Costituzione sulla libertà religiosa deve venir applicato» (pag. 5 – vedi foto).
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L’Unità, 15 Gennaio 1950, pag. 5

Nel settembre del 1952, in seguito a delle persecuzioni che delle Chiese Protestanti avevano ricevuto in Italia, ci fu un incontro al Dipartimento di Stato in America con una delegazione che comprendeva Frank Gigliotti, Alvin Johnson dell’International Religious Liberty Association, e Frank Yost del Committee on Religious Liberty. Gigliotti condannò pubblicamente ‘una dittatura clericale’ in Italia e consigliò che gli Stati Uniti sottoponessero ad una rappresaglia i preti cattolici Italiani che erano in America (cfr. Domenico Roy Palmer, ‘For the Cause of Christ Here in Italy’. Evangelical America’s Holy Mission in Italy and the Cultural Ambiguities of the Cold War. Diplomatic History 29 (4) September 2005, pag. 645).
Ecco da che spirito era animato il ‘reverendo’ Frank Gigliotti su cui le ADI fecero tanto affidamento, l’uomo che mandò ‘una chiara memoria’ all’ambasciatore Alberto Tarchiani, memoria che vi ricordo fu pubblicata in milioni di copie e diffusa negli USA e in altre nazioni. E memoria che gli editori del Pentecostal Evangel apprezzarono molto scrivendo una breve nota alla fine di essa. Si rimane veramente sconcertati nel leggere certe cose. Ma non dimenticatevi che Gigliotti era un ‘uomo secondo il cuore delle ADI’ ossia un uomo per cui il fine giustificava i mezzi.



Scrisse a Gaetano Salvemini

Gaetano Salvemini (1873-1957) è stato uno storico e politico italiano, conosciuto soprattutto per le sue intense lotte a favore della libertà, della giustizia e della democrazia. Lo storico Pierpaolo Lauria ha detto di Salvemini: ‘Giustizia, libertà e democrazia sono le tre stelle polari del suo pensiero politico fin dalle origini: non è un caso che scegliesse “Tre Stelle” come uno dei suoi pseudonimi giornalistici [….] Profuse quindi il massimo dell’impegno nell’evitare l’ingerenza della Chiesa nello Stato, denunciandola ai sette venti ogni volta che ne fiutava i loschi tentavi; d’altro canto lo Stato doveva restare nel proprio orto, senza prevaricare in quelli altrui, ficcando il naso e intromettendosi nelle questioni della Chiesa: “Libera chiesa in libero stato”, dunque.’ (Pierpaolo Lauria, ‘Gaetano Salvemini: fino alla fine controcorrente’ in MicroMega, 7 febbraio 2012 – http://temi.repubblica.it/micromega-online/gaetano-salvemini-fino-alla-fine-controcorrente/).
Nato a Molfetta nel 1873, laureato in lettere, Gaetano Salvemini aderì quando era ancora molto giovane al Partito socialista. Nel 1911 uscì dal Psi e fondò con l’economista e politico Antonio De Viti de Marco (1858-1943) il settimanale «L’Unità». Nel 1919 fu eletto deputato e fin dai primi tempi si oppose al disegno politico di Mussolini. Nel 1925, insieme ai fratelli Rosselli, fondò «Non mollare», il primo giornale clandestino antifascista. Dopo un arresto da parte della polizia fascista, si rifugiò in Francia dove partecipò alla nascita del Movimento «Giustizia e libertà». Nel 1934 emigrò negli Stati Uniti dove insegnò nella prestigiosa Università di Harvard.
E mentre Salvemini si trovava negli Stati Uniti, Frank B. Gigliotti gli scrisse due volte (la corrispondenza tra i due è in lingua inglese).
Gigliotti scrisse una prima lettera a Salvemini il 18 luglio 1946, assieme alla quale gli mandò un assegno con una offerta per la scuola di Pisa – offerta che Gigliotti chiamò ‘l’obolo della vedova’ (widow’s mite). In questa lettera gli parla della libertà religiosa, come anche della persecuzione in atto in Italia contro i Pentecostali infatti gli dice: ‘Ora, se gli italiani devono essere liberi di pensare e di trovare la loro propria via, allora essi devono essere liberi di adorare. Non so se tu sei a conoscenza del fatto che recentemente un numero di nostri ministri di culto Protestanti sono stati molestati, ostacolati e persino gettati in prigione supponendo che essi stavano violando le leggi del concordato. In allegato c’è una copia della lettera che è appena arrivata recentemente dall’Italia ed anche la copia fotostatica di uno dei nostri ministri di culto imprigionato per avere semplicemente predicato il Vangelo di Cristo. L’accusa è lanciata contro i Pentecostali che essi sono così emozionalmente e mentalmente costituiti che disturbano la pace e l’equilibrio mentale delle persone con cui sono in contatto’. E poi Gigliotti gli spiega che secondo lui se è permesso ai Cattolici Romani nel Sud Italia – cosa che lui ha personalmente visto – camminare sulle loro ginocchia battendosi con bastoni di legno fino a sanguinare dalle loro schiene durante la funzione del venerdì santo, se è loro permesso di leccare il pavimento del luogo di culto dietro istigazione di qualche ardente prete o monaco della Chiesa Cattolica Romana, che diritto e ragione hanno le gerarchie della Chiesa Cattolica Romana ad affermare che i Pentecostali diventano ‘così emozionalmente disordinati che essi disturbano la pace pubblica’? E poi gli fa qualche altro esempio di comportamenti disordinati permessi ai Cattolici Romani nel Nuovo e nel Vecchio Messico e in molte parti della Spagna, e gli parla della commozione dei Napoletani quando succede ‘il miracolo di San Gennaro’ e ‘la liquefazione del suo sangue’, e gli dice: ‘Ora, se questo privilegio è concesso ad un gruppo di persone perchè dovrebbe essere proibito ad altri?’.
Il 25 Luglio Salvemini risponde a Gigliotti, innanzi tutto ringraziandolo dell’ «obolo della vedova» che lui dice ‘è molto più accetto a Dio dei miliardi di Rockefeller’, e poi gli dice: ‘Sono pienamente d’accordo con te sulle relazioni tra Stato e Chiesa in Italia, e intendo fare tutto quello che posso per svegliare l’opinione su quell’argomento in Italia’. Poi Salvemini si lamenta del fatto che in Italia i Comunisti, i Socialisti e i Repubblicani non osano disturbare il Vaticano, e che in America il presidente Roosevelt mette la politica del Dipartimento di Stato al servizio di Pio XII, per cui le radici del problema sono in America. Salvemini se la prende pure con i Protestanti Americani, che secondo lui sono opportunisti ed hanno paura del Comunismo, e dice che fino a che il Dipartimento di Stato Americano appoggerà il Vaticano, tutte le loro parole non saranno altro che parole, parole, parole. Poi Salvemini ringrazia molto Gigliotti per avergli mandato i documenti sui ‘Pentecostalisti’, e conclude dicendogli: ‘Scriverò ai miei amici in Italia e gli chiederò di sollevare delle proteste …’.
L’altra lettera che Gigliotti scrisse a Salvemini risale al 26 febbraio 1947, e quindi poche settimane prima che Gigliotti e Fama partissero per venire in Italia. In questa lettera Gigliotti comunica a Salvemini che si recherà assieme a Charles Fama a Roma attorno al 16 marzo per la questione della libertà religiosa ed anche per quella dei diritti umani. Poi gli chiede se ci sono dei consigli che lui possa dare a lui e Fama. A quanto pare, Gigliotti mandò assieme a quella lettera anche una copia del suo scritto ‘La libertà religiosa in Italia’ (questo si deduce da una nota scritta a mano sulla lettera dattiloscritta), che come abbiamo visto Gigliotti aveva mandato all’ambasciatore Tarchiani.
A questa lettera, Salvemini rispose da Cambridge, nello stato del Massachusetts (dove c’è la Harvard University), con una lettera datata 1 Marzo 1947 in cui gli dice tra le altre cose di chiedere ai Protestanti e ai non-clericali in Italia di fornirgli fatti precisi sull’arroganza della Chiesa Cattolica Romana, che si manifesta ‘grazie alla protezione del Governo Americano che a sua volta è governato dall’Arcivescovo Spellman. Poi quando avrai scoperto qual’è la reale situazione in Italia, tu devi persuadere i tuoi fratelli Protestanti in America ad essere più coraggiosi e coerenti’ [1].
Salvemini tornò in Italia nel luglio del 1947 e per dieci anni proseguì le sue battaglie politiche e civili a favore della laicità dello Stato.
Peraltro, in base a quello che dice l’avvocato Giacomo Rosapepe, uno dei legali delle ADI, il Salvemini si era proposto di fare una pubblicazione sull’intolleranza religiosa in Italia, e per questa ragione aveva chiesto il materiale probatorio al Rosapepe relativo agli atti di intolleranza religiosa in Italia, il che Rosapepe fu lieto di fornirgli, ma a motivo di una infermità il Salvemini non potè farla, e quindi restituì quel materiale al Rosapepe raccomandandogli di curare lui stesso la pubblicazione, il che lui fece poi pubblicando il libro Inquisizione Addomesticata.
Ecco quanto scrive Giacomo Rosapepe a tale riguardo: ‘Poche parole, infine, sulla genesi di questo libro. Rientrato in Italia dall’esilio, Gaetano Salvemini, sempre vigile difensore delle minoranze contro la prepotenza di chiunque – dal campo sociale a quello religioso – intendesse soffocare la libertà, volle incontrarmi e conoscere quale fosse la condizione degli evangelici nel nostro Paese. A Firenze, prima ed a Sorrento poi, ebbi così la possibilità di documentargli le continue intolleranze del potere esecutivo verso le minoranze religiose. Non dimenticherò mai una sua amara, paradossale battuta a proposito dei Pentecostali: «Se si nega ai tremolanti il diritto di tremolare, dove va a finire il mio diritto di non tremolare?». Egli la ripeteva spesso, e non mancava di criticare severamente il comportamento degli Americani nei confronti delle loro stesse missioni protestanti venute ad operare in Italia. Giudizi molto gravi egli dava sulla diplomazia degli Stati Uniti, che, diceva, è composta in gran parte dagli alunni dell’Università di Washington tenuta dai gesuiti. Con questa affermazione Salvemini cercava di spiegare la quasi totale assenza di reazioni delle sfere ufficiali statunitensi davanti agli atti che offendevano non solo la dignità del cittadino americano, ma la stessa sua cultura ed il suo patrimonio spirituale esprimentesi attraverso la propaganda protestante in Italia. Salvemini aveva ben visto il problema della continua crescente influenza dei cattolici in ogni campo della vita politica ed economica degli Stati Uniti, e riteneva che fosse necessario e urgente portare a conoscenza di quel mondo i sistemi usati dalle gerarchie ecclesiastiche cattoliche per impossessarsi delle leve di comando nei Paesi europei, ed in Italia in particolare. Quello di Salvemini era un grido appassionato e sincero, che venne sempre coperto in Italia dalla cortina di silenzio predisposta dalla Chiesa con il controllo delle più importanti fonti di informazioni. Ond’è che quando egli mi chiese – perchè voleva farne una pubblicazione – il materiale probatorio relativo agli atti di intolleranza religiosa in Italia, non esitai un momento a fargli avere quanto era in mio possesso sino al 1952. La sopraggiunta infermità non permise però a Salvemini di attendere personalmente al lavoro ed egli, dopo avermi restituito il materiale, mi raccomandò di curarne io stesso la pubblicazione. Egli sperava che alla pubblicazione fosse assicurata la massima diffusione possibile e soprattutto che attraverso di essa si potessero far conoscere al pubblico americano le violazioni alla libertà di coscienza perpetrate in Italia da un regime che si definisce democratico. Salvemini confidava sulla sensibilità del popolo protestante degli Stati Uniti verso questo problema e si augurava che la conoscenza di episodi di inciviltà e di intolleranza come quelli che andavano acquisendosi alla storia della giovane Repubblica italiana, avrebbe indotto il governo degli Stati Uniti e gli altri firmatari della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo a richiamare lo Stato italiano al rispetto di quella dichiarazione universale che, approvata il 10 dicembre 1948, avrebbe dovuto servire di guida a tutti gli Stati. E’ quindi anche per adempiere ad un voto fatto a Salvemini che ho atteso al presente lavoro …’ (Giacomo Rosapepe, Inquisizione addomesticata, pag. 13-15).
Inoltre, in base a quello che dice Francesco Toppi, ex presidente delle ADI, Gaetano Salvemini scrisse sul ‘Mondo’ del 9 agosto 1952 un articolo dal titolo: ‘I Protestanti in Italia’ (Francesco Toppi, E mi sarete testimoni, pag. 92), ovviamente a favore di quest’ultimi.

[1] La corrispondenza tra Gaetano Salvemini e Frank Bruno Gigliotti è depositata presso l’archivio dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, e ringrazio il professore Luigi Pepe per avermi dato l’autorizzazione ad averne una copia.

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Fece scrivere una importante clausola del Trattato di Pace nel 1947 concernente la libertà religiosa in Italia

Frank Gigliotti ha contribuito a scrivere il Trattato di Pace con l’Italia, che è il trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra la Repubblica Italiana e le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, che mise formalmente fine alle ostilità. Ecco un articolo apparso su The Christian Science Monitor il 17 Aprile 1950, dove viene detto che Gigliotti è l’autore della clausola del Trattato di Pace che tratta la libertà religiosa.
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La clausola del Trattato di Pace di cui viene detto che Gigliotti fu l’autore è la seguente: ‘L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone sotto la giurisdizione Italiana, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di espressione, di stampa e pubblicazione, di culto religioso, di opinione politica e di pubblica riunione’ (‘Italy shall take all measures necessary to secure to all persons under Italian jurisdiction, without distinction as to race, sex, language or religion, the enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, including freedom of expression, of press and publication, of religious worship, of political opinion and of public meeting’ – Art. 15, Sezione I, Parte II, del Trattato di Pace). A proposito di questa clausola presente nel Trattato di Pace, è molto interessante quello che lo stesso Frank Gigliotti scrisse nella memoria mandata all’ambasciatore d’Italia negli USA Alberto Tarchiani: ‘Questo fu certamente scritto per includere i Pentecostali e tutti gli altri gruppi religiosi che cercano di esercitare la libertà di coscienza, di culto, e di religione in Italia’ (in The Pentecostal Evangel, 8 Febbraio 1947, pag. 11).
E’ evidente dunque che la pressione che le ADI esercitarono sui massoni del Comitato per la Libertà Religiosa in Italia, portò a dei risultati molto significativi. Anche perchè in seguito – quando si dovette preparare la Costituzione – gli ‘amici’ di Gigliotti faranno proprio riferimento a questa clausola del Trattato di pace per far inserire gli articoli sulla libertà religiosa nella Costituzione. In altre parole, Gigliotti e i suoi fratelli massoni per far inserire nella Costituzione gli articoli che sanciscono la libertà di religione per tutti i cittadini fecero appello proprio a quella clausola del Trattato di pace dietro cui c’era la mano della Massoneria.



Fece scrivere gli articoli della Costituzione Italiana che assicurano la libertà religiosa

Quando parliamo di Frank Gigliotti, dobbiamo considerare che lui prima di tutto era un massone, e non un qualunque massone, ma il rappresentante della Massoneria americana, e che mentre (assieme al suo fratello massone Charles Fama) nel secondo dopoguerra perorava la causa delle Assemblee di Dio in Italia sia presso il Governo Italiano che quello Americano affinchè fosse concessa la libertà religiosa alle ADI, egli perorava anche la causa della Massoneria italiana, che come sappiamo fu anch’essa perseguitata dal Governo di Mussolini, tanto che durante il regime fascista molti massoni dovettero andare in esilio.
Alla fine tutti sappiamo che la libertà religiosa in Italia fu concessa alle minoranze religiose, ed essa fu messa nella Costituzione Italiana (che fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948), ma pochi sanno che Frank Gigliotti contribuì a scrivere proprio gli articoli della Costituzione che parlano appunto della libertà religiosa. E badate che questo avvenne dopo che le ADI fecero pressione sui massoni Italo-Americani affinchè si muovessero nei confronti del Governo italiano in loro favore, infatti le ADI fecero pressione sul Comitato per la libertà religiosa in Italia nel corso del 1946 mentre la Costituzione fu approvata il 22 Dicembre del 1947!
In occasione della morte di Frank Gigliotti nel settembre 1975, di lui fu scritto sull’edizione del Lemon Grove Review (25 Settembre 1975), che tra le sue più orgogliose imprese ci fu quella di avere aiutato a ristabilire la libertà costituzionale nella Costituzione Italiana oltre che la sua opposizione per 14 anni alla tirannia di Mussolini (Among his proudest achievements was helping to restore constitutional liberty to the Italian constitution and his 14-year opposition to the tyranny of Mussolini). Ma già mentre Gigliotti era in vita, questo veniva detto di lui infatti su The Christian Science Monitor del 17 Aprile 1950 (vedi foto), venne detto che ha contribuito a scrivere il Trattato di Pace con l’Italia e la Costituzione della Repubblica Italiana.

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Gli articoli della Costituzione Italiana che il massone Frank Gigliotti ha contribuito a far scrivere sono il 17, 18 e 19, che trattano la libertà di riunione e di associazione e la libertà religiosa infatti questo è quello che viene detto sul sito della Loggia Garibaldi (http://garibaldilodge.com/) di cui era membro Frank Gigliotti. Si badi che Gigliotti viene chiamato ‘uno dei Massoni che hanno aiutato a guidare la scrittura nella Costituzione Italiana dei tre articoli XVII-XVIII-XIX’, perchè in effetti ce ne furono altri di massoni che diedero il loro contributo.
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Nel libretto The Fabulous Frank Gigliotti – senza data, ma posteriore al 10 luglio 1950 – leggiamo poi che ‘quale autore degli articoli sulla libertà religiosa nella Nuova Costituzione Italiana, Frank è impegnato in una battaglia per vederli applicati’ (pag. 7). Questi tre articoli dicono quanto segue:

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

In che maniera il massone Frank Gigliotti ha potuto aiutare a scrivere questi tre articoli della Costituzione Italiana (in The Fabulous Frank Gigliotti viene detto addirittura che ‘lui scrisse gli articoli 17, 18 e 19 per la nuova Costituzione Italiana’, pag. 5)? Bene, è molto semplice, essendo che lui in quei giorni era una sorta di re in seno alla Massoneria Italiana e tra coloro che scrissero e approvarono la Carta Costituzionale c’erano molti massoni, lui li ‘guidò’ con la grande influenza che aveva (e pensiamo che abbia ‘guidato’ anche non massoni). Che ci fossero tanti Massoni nell’Assemblea Costituente, lo ha confermato pienamente Gustavo Raffi nel 2010 in una intervista pubblicata su affariitaliani.it (vedi foto) in cui – rispondendo all’onorevole Paola Binetti – afferma che al momento della stesura della Carta ‘tra i settantacinque membri c’erano ben sette-otto massoni tra cui due gran maestri e in sede di assemblea costituente 1/3 del totale era composto da massoni. Senza contare che il presidente e padre della Costituzione Meuccio Ruini era massone, cosi come [il vice-presidente dell’Assemblea] Giovanni Conti’.

L’intervista al Gran Maestro del GOI, Gustavo Raffi

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Se dunque a questo ci aggiungiamo che Roberto Bracco, pastore ADI, afferma che ‘nel 1947 hanno inizio in Italia i dibattiti alla Costituente; per l’occasione viene presentata una nostra memoria con l’esposizione della ingiusta posizione giuridica del Movimento e con la legittima rivendicazione dei diritti umani. Essa viene menzionata in alcune discussioni e la questione del Movimento Pentecostale viene presentata come la questione tipica relativamente alla libertà religiosa’ (Risveglio Pentecostale, Anno 2, n° 2, Agosto 1947, pag. 12), ci pare che l’amico delle ADI, il massone Frank Gigliotti, tramite i suoi fratelli massoni abbia fatto non poco anche per le ADI. E non dimentichiamoci dell’incontro che Henry H. Ness, rappresentante delle Assemblee di Dio, aiutato dalla Massoneria, ebbe con Pio XII nel mese di agosto del 1947 (vedi più avanti), quindi prima che il testo definitivo della Costituzione della Repubblica italiana venisse votato il 22 dicembre 1947 (http://www.nascitacostituzione.it/02p1/01t1/019/index.htm). Per noi il quadro è completo e chiaro.
A conferma che Frank Gigliotti ha avuto un ruolo nella scrittura di quegli articoli della Costituzione Italiana, c’è un articolo apparso sul San Diego Union il 23 gennaio 1947 (vedi foto), in cui viene detto che il Dr. Frank Gigliotti ha ricevuto il giorno precedente una lettera che diceva che la commissione aveva approvato il 19 Dicembre 1946 l’emendamento da lui suggerito, emendamento che garantiva la libertà religiosa che era stato redatto da Gigliotti. Inoltre viene detto che il pastore presbiteriano Gigliotti crede che l’approvazione dell’emendamento equivale alla sua adozione da parte del Governo. E in effetti andando a vedere le sedute della Costituente sull’articolo 19 si legge che il 19 Dicembre 1946 ‘Il Presidente Tupini ricorda che la Sottocommissione ha approvato nella seduta di stamane un articolo in cui è detto: «Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione individuale ed associata della propria fede, alla propaganda di essa e al libero esercizio privato e pubblico del proprio culto, purché non si tratti di religione e di culto implicanti principî o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume». Propone che questo articolo venga collocato nella prima parte che riguarda i principî dei rapporti civili.’ (http://www.nascitacostituzione.it/02p1/01t1/019/index.htm). Il testo approvato fu in seguito elaborato e cambiato un pò, ma la sostanza rimase la stessa.

L’articolo sul San Diego Union con Gigliotti che legge il messaggio da lui ricevuto dall’Italia dal quale apprende che l’emendamento da lui suggerito per assicurare la libertà di religione è stato approvato dalla commissione costituzionale

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Ma non è finita qua, perchè Frank Gigliotti nel mese di Marzo del 1947 assieme al suo amico e fratello massone Charles Fama verrà in Italia, per aiutare ‘personalmente’ a scrivere questi articoli della Costituzione. Un articolo apparso sul San Diego Union il 17 luglio 1947 (vedi foto) dice infatti che ‘avendo avuto successo nell’ottenere la libertà di riunione e di religione per l’Italia, il Dr. Frank Gigliotti è ritornato a casa sua a La Mesa, in Via El Capitan Drive 7903, dopo avere aiutato a scrivere ed emanare due articoli della Costituzione Italiana’. Gli articoli a cui si riferisce il giornalista in effetti sono tre, ossia gli articoli 17, 18 e 19, perchè questo si evince dal virgolettato sugli articoli attribuito a Gigliotti. E’ interessante poi notare che Gigliotti afferma che oltre ad avere l’appoggio di 42 denominazioni Protestanti e dell’ordine Massonico, la loro causa ha ricevuto l’appoggio degli Ebrei Italiani e di molti dei grandi leaders liberali italiani. E per finire, viene detto che i due ecclesiastici – Gigliotti e Fama – hanno ricevuto delle lettere dall’ambasciatore Tarchiani che si è congratulato con essi per essere riusciti a realizzare la loro missione in Italia! E a tal proposito, vorrei far notare come Gigliotti e Fama, essendosi trattenuti in Italia fino a circa metà maggio del 1947, hanno avuto tutto il tempo per ‘controllare’ che i lavori della Costituente sugli articoli 17, 18 e 19 andassero nella direzione da loro voluta, infatti le discussioni su questi tre articoli terminarono a metà aprile 1947.
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Un’altra notizia che conferma che Gigliotti ha avuto un ruolo nella scrittura di una parte della Costituzione Italiana, di cui in Italia erano consapevoli ad alti livelli, c’è quest’altra notizia apparsa su The Pentecostal Evangel il 6 Ottobre 1957, secondo cui il Governo Italiano ritenne di avvertire Frank Gigliotti sull’applicazione di alcune decisioni prese da un importante organismo costituzionale italiano. Prestate molta attenzione alla notizia: ‘Il Governo Italiano, attraverso il suo ambasciatore negli USA, ha informato un funzionario della National Association of Evangelicals che le decisioni del Supremo Consiglio di Stato (La Corte Suprema Italiana) che chiariscono l’Articolo 19 della Costituzione Italiana saranno considerate come base alla garanzia della libertà religiosa in Italia. La sezione è costruita per significare che chiunque può adorare secondo i dettami della coscienza, privatamente o collettivamente, e può propagare la sua religione senza permesso o interferenza della polizia. Questa dichiarazione è stata fatta al Dr. Frank B. Gigliotti, Vice-Presidente della Commissione dell’Evangelical Action della NAE’.
Perchè è molto importante questa notizia? Perchè conferma come il Governo Italiano non si era dimenticato delle pressioni che aveva ricevuto da Frank Gigliotti, e della sua collaborazione nello scrivere l’articolo 19 della Costituzione.

L’articolo su The Pentecostal Evangel che fa presente la comunicazione del Governo Italiano ricevuta da Frank Gigliotti nel 1957

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Ma io ritengo che la conferma maggiore sia questa, e cioè che nel 1970 lo Stato Italiano conferì a Gigliotti la medaglia dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Infatti in un articolo del 6 Ottobre 1970 apparso sul San Diego Union (pag. 3) si legge che ‘il Dr. Gino L. Jannone, vice console d’Italia per San Diego, consegnerà al Dr. Gigliotti una onorificenza da parte del presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, che lo farà Cavaliere Comandante dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Dottor Gigliotti sarà anche fatto Cavaliere Comandante dell’Ordine Militare e Ospedaliero di Santa Maria di Betlemme, un ordine religioso Cattolico. Il Dottor Gigliotti riceverà i premi in riconoscimento del suo aiuto nel mettere in piedi [o istituire] la Repubblica Italiana’. E nello stesso articolo, in cui c’è una foto del vice console italiano che mostra a Gigliotti la medaglia dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che avrebbe ricevuto da lì a breve, Gigliotti afferma: ‘Ho aiutato a scrivere gli articoli 17, 18 e 19 della Costituzione Italiana che trattano la libertà di riunione, di religione e di associazione’. Ecco l’articolo.
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Il Presidente dell’Assemblea Costituente era un massone

Per capire ora come la lunga mano della Massoneria abbia avuto un ruolo nella scrittura dell’articolo 19, che sancisce la cosiddetta ‘libertà religiosa’ dei cittadini e che recita così: ‘Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume’ dobbiamo entrare nell’Assemblea Costituente e nei suoi lavori. Capisco che ad alcuni possa risultare di difficile comprensione ciò, ma è indispensabile per capire come la Massoneria abbia avuto un ruolo di primo piano nella scrittura dell’art. 19.
Innanzi tutto, il presidente dell’Assemblea Costituente era Umberto Terracini (Comunista), e costui era un massone come viene detto sul sito Internet (http://www.democraziaradicalpopolare.it/) di “Democrazia Radical Popolare”, che è un movimento d’opinione fondato dall’esponente della massoneria Gioele Magaldi: ‘Era Massone anche Umberto Terracini (importante esponente del PCI), Presidente dell’Assemblea Costituente’. Come peraltro erano massoni Giovanni Conti vice presidente dell’Assemblea Costituente, e Meuccio Ruini Presidente della ‘Commissione dei 75’ incaricata di redigere il testo costituzionale.
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Umberto Terracini presiederà la maggior parte delle sedute di discussione sull’articolo 19, quello che sancisce la libertà religiosa dei cittadini. Dico la maggior parte perchè alcune di esse e mi riferisco alle prime, furono presiedute da Umberto Tupini (Democrazia Cristiana) che quantunque non risulta massone, pure non era contro i Massoni. Infatti il giornalista Vittorio Messori dice nel suo libro Pensare la storia in merito alla formulazione dell’articolo 18 della Costituzione che proibisce le associazioni segrete: ‘Ora: stando non solo alla Chiesa cattolica che, a partire dalla metà del Settecento sino alla Declaratio dell’ex Sant’Uffizio del 26 novembre 1983, ha lanciato in proposito centinaia di condanne; ma stando anche a una letteratura imponente e non di parte, la massoneria è il prototipo stesso della «società segreta», quella cui hanno aderito o cui si sono ispirati tutti coloro che cercavano parole e azioni occulte. Come può dunque avvenire che il Grande Oriente d’Italia abbia lo status di associazione, seppure «non riconosciuta» (come, del resto, partiti e sindacati), ma al contempo legittima, « non proibita» come ha ricordato, per difenderla, il presidente Francesco Cossiga? E’ una situazione che risale a un accordo che pochi conoscono e che fu stipulato ai tempi della Costituente. In quell’assemblea, le Logge contavano non pochi rappresentanti, la maggioranza dei quali riuniti sotto le bandiere del Partito d’Azione, dei socialisti, dei repubblicani (stando a un’interpretazione corrente, la foglia d’edera del Pri non è che la trasparente mascheratura della stella a cinque punte, l’emblema che la massoneria del post-Risorgimento volle anche sui baveri dei soldati e che, guarda caso, è rispuntata nello stemma della Repubblica). Fu proprio un repubblicano, il deputato Ugo Della Seta, dichiaratamente massone, che si oppose alla formulazione di quell’articolo 18 nella forma che poi passò. Temendo che dichiarare «proibite» sic et simpliciter le «associazioni segrete» significasse aprire la strada dell’incostituzionalità per la massoneria, nella seduta dell’aprile 1947 l’onorevole Della Seta presentò un emendamento in base al quale l’articolo veniva così riscritto: «Sono proibite quelle associazioni che, per tenere celata la propria sede, per non compiere alcun pubblico atto che accerti della loro esistenza, per tenere nascosti i princìpi che esse professano, devono considerarsi associazioni segrete e come tali incompatibili con un regime di libertà». Commenta uno specialista, il paolino don Rosario Esposito, insospettabile in quanto schierato per un dialogo il più aperto possibile tra cristiani e massoni, fautore anzi della «doppia appartenenza» a Chiesa e Loggia: «Della Seta proponeva intelligentemente delle esemplificazioni che avrebbero potuto indurre un osservatore superficiale a pensare che egli rendesse un servigio alla causa della libertà di associazione; in realtà, egli nominava tutte le caratteristiche delle società segrete e della massoneria in particolare, all’infuori di quella che sta maggiormente a cuore all’Ordine: il segreto sulle persone». Continua Esposito: «In base al testo proposto, la massoneria e qualsiasi società segreta sarebbero state definitivamente al sicuro da ogni sorpresa, poiché sarebbe bastata la comparsa in pubblico di un qualsiasi emblema, manifesto, dichiarazione, per sfuggire alla qualifica di società segreta». Ma democristiani e comunisti (allora organizzazioni, entrambe, di espressione popolare e diffidenti verso quel «partito dei signori» che vedevano nelle Logge) votarono compatti contro lo schieramento trasversale dei «fratelli» e l’emendamento non passò. Tuttavia, il dc Umberto Tupini, a nome della Commissione costituente, assicurò i massoni che, nell’interpretazione della Costituzione, ci si sarebbe attenuti a quanto essi proponevano: dunque, l’Ordine iniziatico non sarebbe stato considerato illegale. Ecco perché il Grande Oriente rende pubblico l’indirizzo della sua sede centrale (ma nasconde quelli di tutte le altre Logge, celate dietro dizioni come «Centro Studi» o «Istituto di ricerche»); ecco perché, almeno una volta l’anno, in genere per il 20 settembre [nde: anniversario della breccia di Porta Pia], affigge un manifesto che firma con il suo nome; ecco perché ha depositato un suo statuto — ma non il suo programma — presso il Tribunale di Roma. Tutto questo — come da accordi sottobanco del ’47 — permette di sfuggire all’accusa di «segretezza». Ma segreti restano i nomi degli affiliati: ed è ciò che soprattutto conta. Rispondendo a un’ennesima interrogazione in proposito, anche ultimamente il ministro della Giustizia ha dovuto riconoscere una «difficoltà insuperabile, anche da parte del governo, davanti a entità organizzate che, formalmente non segrete, nella sostanza mantengono segreti gli elenchi degli iscritti». Un giurista, Claudio Schwarzenberg, in un libro prefato dallo stesso Gran Maestro delle Logge, replicava ai sospetti con parole sconcertanti: «Si dice che la massoneria è segreta perché non rivela i nomi dei fratelli: ciò può essere vero per i viventi (a meno che non intervenga richiesta dell’autorità giudiziaria), ma per i defunti, specie se illustri, è lo stesso Grande Oriente che pubblica le loro biografie… ». I morti, dunque, ma non i vivi! Inoltre, non risponde sempre a verità che gli elenchi siano esibiti a richiesta della magistratura. Per avere quelli della P2 (Loggia coperta, ma, checché si sia tentato di dire, per niente creazione abusiva di Licio Gelli bensì organo regolare del Grande Oriente sin dalla fine dell’Ottocento: e le tessere erano, tutte e sempre, firmate dal Gran Maestro) occorse un blitz militare in una villa di Arezzo. Così, resta d’attualità la constatazione di Benjamin Disraeli, il figlio di ebrei ferraresi divenuto primo ministro inglese dal 1874 al 1880: «Il mondo è governato da persone ben diverse da quelle immaginate da chi non conosce i retroscena» (Vittorio Messori, Pensare la storia, Edizioni Sugarco, Milano 2006, pag. 480-482 – grassetto e corsivo nel testo).

Uno dei relatori dell’art. 19 della Costituzione Italiana era un massone

In secondo luogo, i due relatori che proposero all’Assemblea i due articoli su cui furono avviate le discussioni erano Giuseppe Dossetti (Democratico Cristiano) e Mario Cevolotto (Democrazia del Lavoro). I due articoli proposti furono rispettivamente questi. Il 18 Dicembre 1946 Dossetti propose questo: «Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, purché non contrastino con le supreme norme morali, con la libertà e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, con i principî dell’ordine pubblico», mentre Cevolotto propose il seguente articolo: «Tutti i cittadini, hanno diritto alla piena libertà di fede e di coscienza». Ma già il giorno dopo Dossetti su invito del Presidente presentò la formula definitiva del suo articolo che diceva: «Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principî o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume». Le discussioni sugli articoli proposti dai Relatori in materia di libertà di opinione, di coscienza e di culto cominciarono sotto la presidenza di Umberto Tupini, e proseguirono dopo alcune sedute sotto quella di Umberto Terracini che era massone. Bene, Mario Cevolotto – come Umberto Terracini – era un massone, infatti lo storico Aldo Mola lo chiama ‘il Fratello Mario Cevolotto’ e lo definisce ‘Presidente del Rito Simbolico Italiano’ (Aldo Mola, Storia della Massoneria Italiana, pag. 517,581).
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L’intervento di un massone a favore dei Pentecostali durante le discussioni all’Assemblea Costituente sull’articolo 19

Il 26 marzo 1947, in merito all’Art. 19, l’Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili», e durante questa discussione interviene il socialista Luigi Preti – che era un importante esponente del PSLI – sull’argomento della libertà religiosa. Di questo Luigi Preti, viene detto peraltro che durante i lavori della Costituente partecipò attivamente alla redazione della Carta fondamentale della Repubblica.
Ecco l’intervento del Preti, per capire il quale però bisogna tenere bene a mente che l’articolo 19 come era stato proposto dal democristiano Giuseppe Dossetti diceva così: «Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principî o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume».

‘Presidente Terracini. È iscritto a parlare l’onorevole Preti. Ne ha facoltà.
Preti. Intendo limitare la mia trattazione all’argomento della libertà religiosa. Altri del mio gruppo, di me più competenti, hanno detto e diranno quale è il pensiero del Partito socialista dei lavoratori italiani in merito alle altre libertà tutelate nel titolo primo.
Si è, da meno di 24 ore, votato da una coalizione eterogenea di credenti e di miscredenti quell’articolo 7 della Costituzione, il quale…
Una voce al centro. Non vi sapete rassegnare!
Preti. … il quale, attribuendo la sanzione statutaria ai Patti Lateranensi, non è certo atto a rassicurare in Italia e all’estero coloro che sono gelosi della libertà religiosa. È vero, bensì, che l’articolo 3 della Costituzione, in quanto afferma fra l’altro che i cittadini sono eguali dinanzi alla legge senza distinzione di opinioni religiose, pare ispirarsi al principio della libertà religiosa; ma esso non costituisce se non una premessa generica a quella chiara e specifica dichiarazione che solo nel titolo primo, ora in discussione, può concretarsi.
Del resto, l’accoglimento della proposta dell’onorevole Lucifero di rinviare a questo primo titolo il terzo comma dell’articolo 7, relativo alla disciplina delle confessioni religiose acattoliche, riesce, sotto questo aspetto, assai utile, in quanto concentra in un unico titolo tutte le disposizioni che concernono le minoranze confessionali e le loro libertà.
Se l’Assemblea non avesse votato l’articolo 7 — noi della sinistra democratica non lo abbiamo votato, e ne siamo fieri — e non ci trovassimo di fronte ai precedenti di un articolo 1 dello Statuto, affermante lo Stato confessionale — articolo il quale, andato in desuetudine nell’età liberale, fu richiamato in vigore nel 1929 — noi con un po’ di buona volontà potremmo anche dirci contenti delle garanzie offerte dall’articolo 14 del progetto, le quali, da un punto di vista astratto, potrebbero forse essere atte a tranquillizzare le coscienze.
Ma con questi precedenti, e dopo che la votazione del 25 marzo ha turbato tante libere coscienze italiane e ha indubbiamente messo in allarme l’opinione pubblica delle Nazioni veramente democratiche,… (Commenti).
Una voce a destra. Questo lo dice lei.
Preti. Sì lo dico io, con piena convinzione. (Commenti). … non possiamo dichiararci soddisfatti di quanto dispone il progetto di Costituzione in materia di libertà religiosa. Bisogna che dalla Carta costituzionale si possa chiaramente evincere che i culti non cattolici godranno domani di quella libertà effettiva, che ancora in questo momento — non dimentichiamolo — la legislazione loro nega. Tanto più che la Chiesa cattolica, in quanto si ritiene depositaria della definitiva verità, ha sempre creduto legittimo pretendere dallo Stato delle limitazioni alla libertà di coloro che essa considera i predicatori dell’errore. E se è vero che in più circostanze, sia in passato come di recente, la Chiesa si è mostrata umana e materna nei confronti di quelle confessioni religiose, le quali, come la israelitica, rinunciano a qualunque forma di proselitismo, tenacemente aggressiva essa è sempre stata nei confronti di quelle religioni che fanno del proselitismo un loro imperativo e in particolare nei confronti dei protestanti la cui predicazione è ritenuta, a ragione, più temibile, in quanto fondata su quei valori cristiani ai quali anche il Cattolicesimo si richiama.
Del resto la non liberale posizione della Chiesa — e a questo proposito io osservo che è difficile farsi liberale per ogni Chiesa o partito che creda di possedere la chiave definitiva della verità — è stata espressa, senza eufemismi, dal defunto Papa Pio XI all’indomani dei Patti Lateranensi, quasi a dare ad essi una interpretazione autentica. Disse in quell’occasione Pio XI: «Culti tollerati e ammessi. Non saremmo noi a fare questione di parole. La questione viene del resto non inelegantemente risolta distinguendo tra testo statutario e testo puramente legislativo, quello per se stesso più teorico e dottrinario e dove sta meglio «tollerati», questo inteso alla pratica e dove può stare pure «ammessi o permessi», purché ci si intenda lealmente, purché sia e rimanga chiaro e lealmente inteso che la religione cattolica è solo essa, secondo lo Statuto e i Trattati, la religione dello Stato, con la logica e giuridica conseguenza di una tale situazione di diritto costitutivo, segnatamente in ordine alla propaganda.
«Più delicata questione si presenta — prosegue Pio XI — quando, con tanta insistenza, si parla della non menomata libertà di coscienza e della piena libertà di discussione. Non è ammissibile che siasi inteso libertà assoluta di discussione, comprese cioè quelle forme di discussione che possono facilmente ingannare la buona fede di uditori poco illuminati e che facilmente diventano dissimulate forme di una propaganda non meno facilmente dannosa alla religione dello Stato e, per ciò stesso, anche allo Stato e proprio in quello che ha di più sacro la tradizione del popolo italiano e di più essenziale, la sua unità.
«Anche meno ammissibile — aggiunge Pio XI — ci sembra che si abbia inteso di assicurare incolume, intatta, assoluta libertà di coscienza; tanto varrebbe dire allora che la creatura non è soggetta al Creatore; tanto varrebbe legittimare ogni formazione, o piuttosto deformazione, delle coscienze anche più criminose e socialmente disastrose.
«Se si vuol dire che la coscienza sfugge ai poteri dello Stato, se si intende riconoscere, come si riconosce, che, in fatto di coscienza, competente è la Chiesa ed essa sola, in forza del mandato divino, viene con ciò stesso riconosciuto che in uno Stato cattolico le libertà di coscienza e di discussione debbono intendersi e praticarsi — e questa è la sua conclusione — secondo la dottrina e la legge cattolica».
Noi siamo certi che dei politici come l’onorevole De Gasperi e dei mistici come l’onorevole La Pira avranno della libertà una concezione più larga e più moderna; ma sta di fatto che, per la Chiesa, vi è una sola vera libertà: quella di assentire liberamente alla sua dottrina. La libertà dei non fedeli, come risulta dalle dichiarazioni di Pio XI, non è che l’errore, il quale si può prudentemente tollerare in omaggio al libero arbitrio umano, ma che bisogna isolare e rendere impotente.
Si spiega così come, con una Chiesa avente tale concezione della libertà, e con uno Stato dominato da un partito il quale, come tutti i partiti unici o aspiranti tali, conosceva solo la libertà di obbedire alle sue direttive, la condizione delle confessioni non cattoliche dedite al proselitismo non sia stata, dal 1929 in poi, delle più brillanti.
Le Chiese protestanti in particolare, qualche volta per sospetti politici, ma assai più sovente per pressioni ecclesiastiche, subirono non poche umilianti limitazioni della propria libertà, in base alla legislazione emanata a seguito dei Patti lateranensi.
L’articolo 5 della legge 26 giugno 1929 affermava che «la discussione in materia religiosa è pienamente libera»; ma nulla diceva in merito alla libertà di propaganda. A proposito della quale viceversa il relatore fascista alla Camera onorevole Vassallo osservava: «In seno alla Commissione si sono ricordati precedenti che pure hanno avuto un’eco nella stampa e nel Parlamento di audace, pretesa propaganda religiosa, da parte di qualche organizzazione protestante, i quali si sono dimostrati insidiosi verso l’unione e la saldezza delle forze spirituali e politiche».
E il Relatore al Senato, senatore Boselli, traendo le conclusioni, precisava che si intendeva, con la legge che si andava a votare, limitare proprio la propaganda dei protestanti. Affermava egli infatti, tra l’altro: «Se fosse vero che una perversa propaganda si aggiri fra le reclute militari, urgerebbe efficacemente reprimerla a salvaguardia della compatta unità religiosa del nostro popolo, unità che è parte somma dell’unità nazionale».
Non stupirà perciò se — cito un esempio ma potrei citarne altri — in data 30 aprile 1936 la Corte d’appello di Roma assolveva un padre gesuita, il quale, in Soriano del Cimino, istigava il popolo contro un venditore di Bibbie evangeliche e faceva dare al rogo tutti i libri sacri che lo stesso possedeva. Ed affermava la sentenza essere illegittimi in uno Stato cattolico la propaganda e il proselitismo evangelico.
Per soffermarmi su un’altra ingiusta disposizione, dirò dell’articolo 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, che sottopone l’apertura di un tempio non cattolico al fatto che venga a soddisfare effettivi bisogni di importanti nuclei, dando così praticamente alla polizia la più ampia discrezionalità nel giudicare e nel decidere. Esso ha creato più d’una volta — e non sto qui a citare i casi — notevoli difficoltà agli evangelici italiani, a cominciare dai Valdesi, che pur hanno una tradizione plurisecolare nel nostro Paese.
Senza voler scendere al dettagliato esame delle disposizioni relative ai culti ammessi, dirò che in base ad esse nel Centro-Sud — sono cose non a tutti note — si arrivò a chiudere scuole confessionali protestanti, a proibire a pastori evangelici di esercitare il culto, ad allontanarli addirittura dalle località ove essi evangelizzavano.
E in mancanza di una specifica disposizione di carattere restrittivo, soccorreva sempre l’articolo 1 della legge sui culti ammessi, il quale, con la famosa clausola del «buon costume» e dell’«ordine pubblico» legittimava la più larga applicazione della legge di pubblica sicurezza. Specialmente le ragioni di «ordine pubblico» era facile crearle: bastava che un parroco accusasse i protestanti di mormorazioni antifasciste o, meglio, affermasse che non riusciva più a trattenere gli zelanti cattolici del paese, decisi ad assalire il propagandista evangelico, ed ecco che gli estremi di un intervento per ragioni di ordine pubblico erano creati.
I fatti palesemente incresciosi — noi lo ammettiamo — non furono frequentissimi; né si pretende qui drammatizzare in maniera eccessiva; ma la ragione principale va ricercata probabilmente, anzi certamente, nella circostanza che in Italia i protestanti non hanno mai svolto quella intensa propaganda che invece hanno svolto in altri Paesi pure cattolici. Sta però di fatto che l’unica setta protestante la quale si propose di svolgere una tenace ed attiva propaganda tra le plebi agricole del Mezzogiorno e delle Isole, e cioè la setta pentecostale, fu messa al bando nel 1935, per motivi di sanità pubblica, in relazione al testo unico di pubblica sicurezza ed alla legge sui culti ammessi, in quanto l’esaltazione che si impadronirebbe dei fedeli invocanti la discesa dello Spirito Santo sarebbe pregiudizievole alla salute degli stessi. Chissà allora che cosa avrebbe fatto il Governo se il miracolo di San Gennaro avesse avuto luogo nei templi protestanti!
Neppure dopo la liberazione (e notate questo, colleghi democristiani) questo divieto è stato tolto, tanto che proprio qualche giorno fa è stata ordinata la chiusura di un tempio in provincia di Trapani, che era stato riaperto dopo la liberazione: al quale proposito ha fatto anzi una interrogazione al Governo in questi giorni l’onorevole Gullo Rocco del nostro Partito. Il Governo afferma di attendere sempre i rapporti dell’ambasciatore Tarchiani, incaricato di espletare indagini in America, nazione di origine dei pentecostali, circa la serietà e la consistenza di questa setta. A dire il vero Tarchiani ha già risposto una prima volta favorevolmente, ma il Governo, poco acquisito all’idea di garantire scrupolosamente la libertà di culto, lascia passare il tempo. E all’estero questo lo si sa.
L’articolo 14 della Costituzione ha indubbiamente un merito: quello di affermare esplicitamente la libertà di propaganda religiosa. Ma ha il grave torto di sottoporre ancora l’esercizio dei culti acattolici alle famose limitazioni dell’ordine pubblico e del buon costume.
Si dirà, ex adverso, che è una clausola di stile. Ma sta di fatto che io ho diligentemente consultato le disposizioni in materia di tutte — credo — le carte costituzionali; sicché posso tranquillamente affermare che, in genere, questa clausola o la si trova nelle costituzioni vecchie del secolo scorso, oppure, salvo rare eccezioni, in quelle recenti a tinta conservatrice o addirittura totalitaria. Certo è che né gli Stati Uniti, né l’Inghilterra, né la Francia, né la Russia conoscono clausole limitative di questo genere.
Orbene, se è vero che, scrivendo la nuova Costituzione, dobbiamo in ogni momento e circostanza riferirci a quello che è avvenuto ieri, per meglio affermare la nostra volontà irrevocabile di tagliare i ponti con un passato che non deve più tornare, noi non possiamo adottare una formula di cui si servì il governo fascista, istigatori certi ambienti ecclesiastici, per legittimare i propri soprusi, e che domani — come all’estero, forse anche a torto, in questo momento si dubita — potrebbe eventualmente servire per consimili scopi.
Ormai l’articolo 7 è votato. Si faccia almeno tutto il possibile per evitare di vedere umiliata la Nazione di fronte al mondo intero, con il richiamo che dall’estero ci potesse essere fatto, domani, all’osservanza del famoso articolo 15 del Trattato di pace, che ci impone l’assoluto rispetto della libertà religiosa di tutti i cittadini.
Lasciamo stare dunque le ipocrite clausole dell’ordine pubblico e del buon costume. Ordine pubblico significa, in pratica, arbitrio di polizia; e la clausola del buon costume — a meno che non abbia lo stesso significato della clausola dell’ordine pubblico — è, per lo meno, offensiva nei confronti di un culto religioso. Se proprio dovessero diffondersi culti realmente contrari al buon costume, contro questi culti, che nulla in tal caso conserverebbero della dignità religiosa, lo Stato ha modo di intervenire a norma della legislazione penale.
Ma non basta, signori della Democrazia cristiana: bisogna anche trovare la maniera di affermare nel titolo primo della Costituzione, onde riparare a quello che per noi è il fallo dell’articolo 7…
Cingolani. Ma è la quarta volta che lo dice! È proprio inconsolabile! (Rumori — Commenti al centro).
Presidente Terracini. Onorevole Cingolani, lasci proseguire, per favore. (Rumori — Commenti a sinistra).
Micheli. È quattro volte che chiama in causa la Democrazia cristiana! Abbiamo il diritto di rispondere.
Preti. Onorevole Micheli, per favore non si agiti. Se no dicono che è addolorato anche lei di aver votato quel famoso articolo. (Si ride).
Micheli. Tutt’altro! Sono lieto di averlo votato. Non dica cose che non hanno senso! Questo è proprio voler fare i rompiscatole. (Rumori — Vivi commenti — Interruzione dell’onorevole Saragat).
Presidente Terracini. Mi sembra che si esageri, da tutte le parti in questo momento! Prego di non interrompere l’oratore.
Ruggiero. Chi esagera è l’onorevole Micheli, con le sue inammissibili espressioni!
Presidente Terracini. Onorevole Ruggiero, la richiamo all’ordine! (Proteste dell’onorevole Ruggiero — Commenti). Onorevole Ruggiero, la richiamo all’ordine per la seconda volta! Spero che si renda conto del valore di questo mio richiamo. Ella è troppo giovane di questa Assemblea: la prego di leggere il Regolamento della Camera. (Interruzione dell’onorevole Ruggiero).
Non prenda più la parola, prego.
Una voce a sinistra. È la legge della maggioranza!
Presidente Terracini. Non è la legge della maggioranza, perché i banchi sono dappertutto quasi vuoti. Prego anche lei di non interloquire. Mi sembra veramente che in fine di seduta troppi deputati perdano il senso del luogo dove si trovano. Da un piccolo incidente provocato da una frase scherzosa mi pare che si traggano conseguenze semi tragiche. Il che è veramente fuor di luogo.
Onorevole Preti, continui.
Preti. Bisogna trovare la maniera di affermare quell’eguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge, che nel progetto si è del tutto dimenticata; tanto più che il terzo comma dell’articolo 7, secondo la proposta dell’onorevole Lucifero, votata ieri sera, è stato rimandato al titolo I.
Non dimentichiamo che gli acattolici, ma soprattutto i protestanti di tutto il mondo, guardano ansiosamente a noi e attendono almeno questo.
Noi socialisti, nel limite delle nostre possibilità, difenderemo fino all’ultimo questo concetto della parità di tutte le fedi, per mantenerci appunto fedeli a quella tradizione liberale del Risorgimento che considerò sempre la libertà religiosa la più sacra di tutte le libertà, come quella per cui si sacrificò nel corso della storia il maggior numero di martiri di tutte le nazioni e di tutte le lingue; quella tradizione che è sembrata offuscarsi nel triste compromesso di ieri.
In questo noi ci consideriamo eredi dei valori eterni del liberalismo, di quel liberalismo che la nuova scuola liberale, che ha per leader al Parlamento l’onorevole Corbino e per vice leader l’onorevole Lucifero, ha messo in soffitta confinandolo nel campo economico in funzione conservatrice; di quel vecchio liberalismo ottocentesco di cui ci ha recato l’ultima fiammella Benedetto Croce, che non è affatto comparso in quest’Aula quale evanescente ombra del passato — come ha detto ieri non molto felicemente l’onorevole Togliatti — ma che è venuto a rincuorarci alla vigilia della battaglia. Ed è venuto tra noi solo per questo, perché con il suo appoggio morale combattessimo con coerenza e con fede per la difesa del più vecchio ed attuale di tutti i valori, la libertà; e ciò appunto nell’atto in cui essa veniva insidiata, con la minaccia dell’articolo 7, in una delle sue più pure, anzi nella sua più pura estrinsecazione.
Proprio a questa libertà — permettetemi compagni comunisti l’osservazione — il progressista onorevole Togliatti nella votazione di ieri, mentre uno sparuto gruppo di discepoli di Croce — 4 o 5 — ha votato con noi, ha voltato le spalle. Né so che cosa ne avranno pensato i mani di Mazzini e di Cavour. (Commenti).
Comunque in materia di parità delle confessioni religiose siamo certi di avere al nostro fianco i comunisti, nello spirito dell’emendamento proposto dall’onorevole Giancarlo Pajetta nella seduta di ieri.
La decisione spetta ai democristiani.
Essi hanno colto ieri la vittoria, che più loro premeva, nel modo che noi sappiamo…
Cingolani. Nel modo parlamentare.
Presidente Terracini. Lei, onorevole Cingolani, è l’interruttore permanente quando si pongono questi problemi. Se non temessi che l’onorevole Tonello si offenda — ma so che è troppo spiritoso per offendersi — direi che gli fa il pendant. (Si ride).
Prosegua, onorevole Preti, non dimentichi l’ora anche lei.
Preti. Ma il Presidente De Gasperi ieri ha lasciato sperare che, nello spirito di quanto egli aveva dichiarato ai protestanti d’America, il suo Partito saprà comprendere tutte le esigenze delle minoranze religiose. Noi sappiamo che cominciate a dar prova oggi, signori della Democrazia cristiana, nella votazione di questo titolo, della vostra comprensione degli eterni diritti delle minoranze religiose.
Ricordate che, dando voi prova di intransigenza oggi, questa potrebbe ricadere domani su voi tutti. La libertà si vendica su coloro che in qualunque circostanza le abbiano mancato di fede. (Applausi a sinistra).

(Da: La nascita della Costituzione. Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione. A cura di Fabrizio Calzaretti a questa pagina http://www.nascitacostituzione.it/)

Come avete potuto vedere, il socialista Luigi Preti fece un intervento a favore dei Pentecostali affermando: ‘Sta però di fatto che l’unica setta protestante la quale si propose di svolgere una tenace ed attiva propaganda tra le plebi agricole del Mezzogiorno e delle Isole, e cioè la setta pentecostale, fu messa al bando nel 1935, per motivi di sanità pubblica, in relazione al testo unico di pubblica sicurezza ed alla legge sui culti ammessi, in quanto l’esaltazione che si impadronirebbe dei fedeli invocanti la discesa dello Spirito Santo sarebbe pregiudizievole alla salute degli stessi. Chissà allora che cosa avrebbe fatto il Governo se il miracolo di San Gennaro avesse avuto luogo nei templi protestanti! Neppure dopo la liberazione (e notate questo, colleghi democristiani) questo divieto è stato tolto, tanto che proprio qualche giorno fa è stata ordinata la chiusura di un tempio in provincia di Trapani, che era stato riaperto dopo la liberazione: al quale proposito ha fatto anzi una interrogazione al Governo in questi giorni l’onorevole Gullo Rocco del nostro Partito. Il Governo afferma di attendere sempre i rapporti dell’ambasciatore Tarchiani, incaricato di espletare indagini in America, nazione di origine dei pentecostali, circa la serietà e la consistenza di questa setta. A dire il vero Tarchiani ha già risposto una prima volta favorevolmente, ma il Governo, poco acquisito all’idea di garantire scrupolosamente la libertà di culto, lascia passare il tempo. E all’estero questo lo si sa’. Gullo Rocco era presidente del Partito Socialista Lavoratori Italiani, mentre Luigi Preti era vicesegretario (http://storia.camera.it/gruppi/partito-socialista-lavoratori-italiani-psli-01-02-1947-31-01-1948). Notate poi come Luigi Preti citò l’ambasciatore Tarchiani a cui – come abbiamo visto – Gigliotti aveva già mandato la sua memoria a favore dei Pentecostali – e che si era già espresso a favore dei Pentecostali.
E poi è da notare che Preti nel suo intervento andò contro le parole ‘con i principî dell’ordine pubblico’ contenute nella proposta dell’articolo come era stata fatta dal democristiano Dossetti (uno dei due relatori assieme al massone Mario Cevolotto). Poi quelle parole saranno tolte, e questa cosa fu importante perchè nella circolare Buffarini Guidi, che era ancora in vigore a quel tempo, veniva detto che il culto pentecostale ‘estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale’ e difatti il Preti nel suo intervento osservò che ‘specialmente le ragioni di «ordine pubblico» era facile crearle: bastava che un parroco accusasse i protestanti di mormorazioni antifasciste o, meglio, affermasse che non riusciva più a trattenere gli zelanti cattolici del paese, decisi ad assalire il propagandista evangelico, ed ecco che gli estremi di un intervento per ragioni di ordine pubblico erano creati’. E così assieme ad altri fece togliere quelle parole dall’articolo.
Ebbene, Luigi Preti era un massone. Lo storico Aldo Mola nel suo libro Storia della Massoneria Italiana scrive infatti: ‘…. in una dotta ricostruzione storica della Massoneria romana e laziale dal dopoguerra al 1986, un altissimo e ottimamente informato dignitario giustinianeo asserì che, oltre alle cinque Officine romane dai nomi prestigiosi (‘Adriano Lemmi’, ‘Giosuè Carducci’, ‘Wolfgang Amadeus Mozart’, ‘Aldebaran’ e ‘Giustizia e Libertà’, di cui era Venerabile lo stesso Bellantonio), la fusione recò a Palazzo Giustiniani circa 200 Logge e 3500 Fratelli. Fra di essi spiccavano quelli di una Loggia coperta retta dal Venerabile Giorgio Ciarroca, alto funzionario della RAI, il quale, secondo taluni, aveva alla propria Obbedienza il senatore Cesare Merzagora, i generali Giuseppe Aloja e Giovanni De Lorenzo, gli onorevoli Giacinto Bosco, Marcello Saccucci e Caradonna, Eugenio Gatto, Luigi Preti, ….’ (Aldo Mola, Storia della Massoneria Italiana, pag. 744).

La pagina del libro Storia della Massoneria Italiana dove si dice che Luigi Preti era massone

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E proprio in quei giorni in cui c’erano le discussioni nell’Assemblea Costituente sull’articolo 19, il massone Frank Gigliotti era qui in Italia in quanto aveva lasciato gli Stati Uniti d’America alla volta dell’Italia il 17 marzo 1947! E’ chiara la ragione di questa sua presenza qui in Italia proprio in quei giorni decisivi per la libertà religiosa in Italia: seguire e influenzare personalmente da vicino i lavori della Costituente tramite i suoi amici massoni e non massoni.

Luigi Preti apparteneva al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI, che in seguito diventò PSDI), fondato da Giuseppe Saragat nel gennaio del 1947 quando si era staccato dal PSI e che era sorto per opera della Massoneria e sovvenzionato da essa per mezzo di Frank Gigliotti. E sicuramente nel partito sapevano che la Massoneria americana con Frank Gigliotti aveva preso le difese anche dei Pentecostali, e quindi bisognava perorare la loro causa in Parlamento. In effetti a sentire Luigi Preti pare di sentire Frank Gigliotti.
Peraltro, Luigi Preti non era il solo massone tra i membri del PSLI che facevano parte dell’Assemblea Costituente.

Massoni presenti nella Costituente

Abbiamo visto prima che Gustavo Raffi ha affermato che nell’Assemblea Costituente (la lista dei Costituenti si può visionare sul sito http://legislature.camera.it/) 1/3 dei Costituenti erano massoni. Per cui dato che i Costituenti erano 556, i massoni erano circa 185. Gigliotti dunque potè contare su un cospicuo numero di suoi fratelli. Per esempio erano massoni questi (ho incluso quelli già citati fino a qua nel libro).
Arcaini Giuseppe, Democrazia Cristiana (Aldo Mola, Storia della Massoneria Italiana, pag. 744 – da ora in avanti in questa sezione SDMI)
Basso Lelio, Partito Socialista Italiano (SDMI, pag. 718; cfr. Erasmo, Anno VI – Numero 1-2, 15-31 gennaio – 2005, pag. 12)
Bellavista Girolamo, Liberale (SDMI, pag 828)
Bencivenga Roberto, Fronte liberale democratico dell’uomo qualunque (SDMI, pag. 666)
Bonomi Ivanoe, Gruppo misto (SDMI, pag. 496)
Buonocore Giuseppe, Gruppo misto – indiziato di affiliazione massonica (SDMI, pag. 564)
Canepa Giuseppe, Partito Socialista Lavoratori Italiani (SDMI, pag. 397)
Caporali Giovanni Ernesto, Partito Socialista Lavoratori Italiani (Enrico Serventi Longhi, Alceste De Ambris. L’utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista, Franco Angeli Editore, 2011, pag. 235).
Cevolotto Mario, Democrazia del Lavoro (SDMI, pag. 517, 581)
Chatrian Luigi, Democrazia Cristiana (SDMI, pag. 661)
Chiostergi Giuseppe, Partito Repubblicano Italiano (SDMI, pag. 610)
Conti Giovanni, Partito Repubblicano Italiano (SDMI, pag. 737,739)
Corbino Epicarmo, Liberale (SDMI, pag. 576, 577, 666)
Cuomo Giovanni, Liberale (SDMI, pag. 690)
Damiani Ugo, Gruppo Misto (SDMI, 691)
De Caro Raffaele, Liberale (SDMI, pag. 700)
Della Seta Ugo, Partito Repubblicano Italiano (SDMI, pag. 711)
Di Giovanni Eduardo, Partito Socialista Lavoratori Italiani (SDMI, pag. 467, 496)
Facchinetti Cipriano, Partito Repubblicano Italiano (SDMI, pag. 610)
Finocchiaro Aprile Andrea, Gruppo Misto (SDMI, pag. 563)
Fusco Giuseppe, Liberale (SDMI, pag. 666)
Gasparotto Luigi, Democrazia del Lavoro (da un rapporto OSS [OSS L 53227] sull’attività del generale Bencivenga per la creazione di una nuova loggia massonica)
Labriola Arturo, Unione Democratica Nazionale (SDMI, pag. 376)
Lucifero D’aprigliano Roberto, Liberale (SDMI, pag. 690)
Lupis Giuseppe, Partito Socialista Italiano (SDMI, pag. 825)
Mastino Pietro, Autonomista (SDMI, pag 521)
Modigliani Giuseppe Emanuele, Partito Socialista Lavoratori Italiani (SDMI, pag. 614)
Molè Enrico, Democrazia del Lavoro (SDMI, pag. 556)
Nitti Francesco Saverio, Unione Democratica Nazionale (SDMI, pag. 693)
Orlando Vittorio Emanuele, Gruppo Misto (SDMI pag. 308)
Pacciardi Randolfo, Partito Repubblicano Italiano (SDMI, pag. 644)
Pallastrelli Giovanni, Democrazia Cristiana (SDMI, pag. 414)
Paratore Giuseppe, Unione Democratica Nazionale (SDMI, pag. 436)
Pasqualino Vassallo Rosario, Democrazia del Lavoro (SDMI, pag. 316, 414)
Persico Giovanni, Partito Socialista Lavoratori Italiani, (SDMI, pag. 497)
Porzio Giovanni, Unione Democratica Nazionale, (11 gennaio 1945: rapporto OSS (OSS L 53227) sull’attività del generale Bencivenga per la creazione di una nuova loggia massonica (si fanno i nomi di Vittorio Emanuele Orlando, Giovanni Porzio, Enrico De Nicola, Arturo Labriola, Luigi Einaudi e Luigi Gasparotto tra gli aderenti) che ha lo scopo di mantenere i contatti con gli inglesi. “La loggia – si legge nel rapporto – seguirà le autorità inglesi e richiederà loro aiuti politici, economici e di guida; cosa che gli aderenti non potrebbero ottenere con i rispettivi partiti, se non esponendosi al rischio di essere accusati di farsi pagare dagli inglesi”.
Preti Luigi, Partito Socialista Lavoratori Italiani (SDMI, pag. 744)
Reale Vito, Unione Democratica Nazionale (SDMI, pag. 467)
Ruini Meuccio, Gruppo Misto (SDMI, pag. 305, 351)
Saragat Giuseppe, Partito Socialista Lavoratori Italiani, (Roberto Fabiani, I Massoni in Italia, pag. 16)
Sforza Carlo, Partito Repubblicano Italiano, (‘Ma perché il Partito democratico si scalda tanto sulla massoneria?’, in Corriere della Sera, 7 giugno 2010, pag. 28 – su http://archiviostorico.corriere.it/)
Terracini Umberto, Partito Comunista, (http://www.democraziaradicalpopolare.it/)

Frank Gigliotti sappiamo che con questi aveva dei rapporti diretti: Giuseppe Saragat, Carlo Sforza, Randolfo Pacciardi, e Lupis Giuseppe. Ma sicuramente ce ne erano altri.

L’importanza dell’articolo 19

Da quello che ha affermato lo stesso Frank Gigliotti, è stato lui a far scrivere l’articolo 19 della Costituzione Italiana. Nel libro The Fabulous Frank Gigliotti viene detto infatti che Gigliotti ‘scrisse gli articoli 17, 18 e 19 per la nuova Costituzione Italiana, i quali garantiscono la libertà di religione, di stampa e di parola’ (pag. 5 – vedi foto).
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E questo articolo ha avuto un ruolo fondamentale nel prosieguo delle lotte delle ADI contro lo Stato Italiano per ottenere nel 1955 l’abrogazione della circolare Buffarini-Guidi che bandiva il culto dei Pentecostali, e quindi avere la strada spianata per ottenere nel 1959 il riconoscimento giuridico.
E difatti in un articolo dal titolo ‘Gli evangelici irpini negli anni di Scelba’ scritto dal professore Fiorenzo Iannino, dopo avere ricordato varie persecuzioni subite dagli Evangelici nell’Irpinia afferma: ‘Le ultime note risalgono al 1952, quando si segnalava al ministro che gli evangelici della “Assemblea di Dio in Italia” erano in gran parte simpatizzanti e militanti dei partiti estremisti. L’evento più significativo risale al 17 ottobre: con tre sentenze, il pretore di Castel Baronia assolse alcuni pentecostali per aver tenuto riunioni a scopo di culto. Le decisioni del magistrato smentirono clamorosamente e definitivamente le precedenti attività repressive: la famigerata circolare fascista del 1935 venne (giustamente) considerata in palese contrasto con l’articolo 19 della Costituzione repubblicana’ (http://www.ildialogo.org/Documenti/iannino.htm).
Anche Eugenio Stretti conferma ciò dicendo: ‘La Corte di Cassazione, nell’udienza del 30 Novembre 1953, rilevò l’illegalità della circolare Buffarini-Guidi alla luce degli articoli 17 e 19 della Costituzione’ ed ancora che nel dicembre 1954 ‘nel corso di una udienza con il Direttore generali degli affari di culto, le Assemblee di Dio appresero che il Ministero non riteneva più in vigore la famigerata circolare, ma che tuttavia non reputava necessario un provvedimento di revoca’ (Eugenio Stretti, Il Movimento Pentecostale: le Assemblee di Dio in Italia, Editrice Claudiana, Torino 1998, pag. 57). Provvedimento di revoca che arrivò però l’anno dopo e precisamente il 16 Aprile 1955.
Praticamente, con l’entrata in vigore dell’articolo 19 il 1° gennaio 1948 era cominciata la fine della Buffarini-Guidi, che sarebbe sopraggiunta nel 1955, e le autorità preposte dovevano già prendere atto che anche i Pentecostali erano liberi di professare la loro fede sul suolo italiano perchè il loro culto non aveva riti contrari al buon costume, e quindi che anche i Pentecostali avevano diritto al cosiddetto riconoscimento giuridico, a condizione che si organizzassero in conformità all’ordinamento giuridico italiano perchè affinchè una organizzazione confessionale ‘possa essere riconosciuta dallo Stato nella sua complessiva unità occorre che abbia manifestata la volontà di organizzarsi e si sia effettivamente organizzata quale corpo sociale’ (Florenzo Dentamaro, La politica dei culti acattolici 1929-1979, Firenze 1979, pag. 75). Quindi l’accettazione nel 1954 da parte del Consiglio di Stato del ricorso inoltrato dalle ADI contro il Ministero dell’Interno nel 1952, non fu altro che un provvedimento che il Consiglio di Stato fu ‘costretto’ a prendere a cagione dell’articolo 19 della Costituzione Italiana che di fatto faceva decadere la circolare Buffarini-Guidi emanata contro i Pentecostali.
E che con l’articolo 19 della Costituzione Italiana – ripeto, entrato in vigore il 1° gennaio 1948 – era cominciata una ‘nuova era’ anche per i Pentecostali, se ne avvidero subito anche le ADI stesse, che infatti nell’ottobre 1948 inoltrarono al Ministero dell’Interno domanda a norma di legge per ottenere il riconoscimento giuridico, domanda a cui il Ministero dell’Interno preferì non rispondere per una ragione molto evidente ritengo io: perchè era stato lo stesso Ministero dell’Interno ad emanare nel 1935 la circolare Buffarini-Guidi, che considerava ‘fuori legge’ i Pentecostali in quanto secondo il Ministero il culto dei Pentecostali ‘estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza’, e quindi dato che l’articolo 1 sulla legge dei culti ammessi del 1929 diceva: ‘Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume’, il Ministero dell’Interno non poteva dare il suo consenso all’erezione a ente morale delle ADI fino a quando rimaneva ufficialmente in vigore la circolare Buffarini-Guidi. Vi domando: come avrebbe potuto riconoscere ufficialmente come ente morale un gruppo di persone che ufficialmente considerava che seguissero ‘pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza’ e prerogativa fondamentale secondo la legge sui culti ammessi era che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume? Quindi è evidente che per accettare la domanda di riconoscimento giuridico delle ADI, il Ministero dell’Interno aveva prima bisogno di revocare la Buffarini-Guidi, e quindi preferì rimanere in silenzio. E da lì allora scattò da parte delle ADI il ricorso al Consiglio di Stato contro il Ministero dell’Interno, che ripeto – a mio avviso – non poteva non essere accettato visto come si erano messe le cose con l’approvazione della Costituzione Italiana.
Peraltro, nello stesso Ricorso presentato dalle ADI, gli avvocati delle ADI fecero giustamente appello ai principii fondamentali della Costituzione Italiana e quindi alla libertà religiosa per tutti i cittadini (sancita come abbiamo visto dall’articolo 19) – dal punto di vista giuridico – affermando che ‘le giustificazioni date dalla pubblica Amministrazione degli innumerevoli arbitri da essa commessi, costituiscono soltanto lo schermo dietro il quale si nasconde la volontà dell’Amministrazione stessa di non osservare i precetti della legge e i principii fondamentali della nostra Costituzione e, se questa interpretazione dell’atteggiamento assunto dalla pubblica Amministrazione di fronte alla domanda della associazione ricorrente apparisse giustificata, – come dovrebbe apparire in base a quanto si è sopra esposto e dalla documentazione che sarà prodotta – non occorrerebbe aggiungere una sola parola per dimostrare il fondamento di questo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione di legge, nonché dell’eccesso di potere, nella forma dello sviamento. Viola la legge la pubblica amministrazione che non rispetta la libertà di religione dei cittadini e di chiunque, trovandosi nel territorio della Repubblica, ha diritto di godere di quel sommo bene che è la libertà. Incorre in eccesso di potere la pubblica amministrazione che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si lascia dominare dallo spirito di intolleranza religiosa, sia esso determinato da un’errata concezione dei diritti della maggioranza o da una cieca incomprensione delle altrui credenze o, peggio, da ragioni di calcolo politico. …..’ (Ricorso delle «Assemblee di Dio in Italia» contro il Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Culti, pag. 15-16).
Anche il pastore ADI Rosario di Palermo, in occasione di una persecuzione ricevuta nel 1952, nel rispondere alle autorità fece appello all’articolo 19 della Costituzione. Ecco cosa leggiamo infatti in un articolo dal titolo ‘Rosario di Palermo’ scritto da Francesco Toppi ed apparso su Cristiani Oggi (2/1991): ‘Rosario Di Palermo fu tra i tanti particolarmente preso di mira nel 1952 per le sue iniziative evangelistiche nel palermitano. Il 20 febbraio 1952 a Corleone e il 22 dello stesso mese a Campofiorito era stato diffidato a non esercitare nessuna attività religiosa. Ecco come descrive i fatti in una lettera a Umberto Gorietti, all’epoca Presidente delle “Assemblee di Dio in Italia”:
‘Iddio sia lodato. Caro e amato fratello Umb. Nello Gorietti. Pace a voi tutti. Vengo a formulare la presente per comunicarvi gli eventi che si manifestano in questa provincia di Palermo. Giorno 20 a Corleone e il 22 c.m., a Campofiorito sono stato diffidato verbalmente dalle autorità di P.S. a non espletare alcuna funzione religiosa appartenente al culto pentecostale, perché ammoniti secondo la circolare del 2 giugno 1929 n. 1159 (come potrai vedere dall’acclusa diffida rilasciatami per iscritto, dalla S.C.C. (Campofiorito). A questa diffida io risposi: Le leggi che regolano l’ordine nell’Italia non sono quelle del 2 giugno 1929, bensì quelle della Costituzione della Repubblica, che con l’art. 19 ammette tutte le religioni e le riconosce ugualmente dinanzi allo Stato, se poi sono venute fuori delle disposizioni informateci ufficialmente e non verbalmente. A tale proposta mi fu risposto: noi siamo esecutori della legge e non emanatori, questo lo deve il Ministero che ha emanato a noi dispaccio di comunicarvi quanto vi stiamo comunicando. Io risposi: Fintantoché le Autorità non mi daranno per iscritto tale comunicazione continuerò a svolgere la mia attività regolarmente. Il giorno 25 c.m., mentre stavo per aprire il culto in Campofiorito vennero i carabinieri con il loro comandante e mi invitarono a sciogliere la riunione, io mi rifiutai ritornando sulla proposta fattagli, il comandante mi rispose che ciò non era di sua competenza, allora io mi mossi per ritornare al mio posto ed aprire il culto, ma lui mi fermò e m’invitò a seguirlo in caserma, ed io senza alcuna replica feci, mentre i carabinieri restarono a mettere fuori i fedeli che ivi erano adunati. Giunti in caserma cominciò a studiare la cosa e m’invitò a sospendere le riunioni e lui m’avrebbe dato il documento da me richiestogli, io risposi affermativamente e così mi rilasciò il foglio di diffida sottofirmato che alla presente vi allego. Cari fratelli io ho insistito affinché ottenni per iscritto la diffida, ma ora voi date la mia lettera all’Avv. Rosapepe affinché solleciti al Ministero il ritiro di tale circolare e che venga espressamente data comunicazione al questore di Palermo per continuare noi il compito davanti al Signore. In attesa di vostre sollecite notizie vi bacio in Gesù Cristo nostro Capo, vostro fratello in fede. R. Di Palermo’ (http://www.naiot.it/).

Ma affinchè comprendiate il meglio possibile l’importanza che ha avuto l’articolo 19 per le ADI (e ovviamente non solo per le ADI), vi sottopongo il commento fatto dall’avvocato delle ADI Giacomo Rosapepe ad una sentenza della Cassazione del 30 Novembre 1953 che non accolse il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, contro la sentenza di assoluzione del Pretore di Teano (Caserta) nei confronti dei Pentecostali. Le sue parole fanno parte di una lettera che scrisse a Umberto Gorietti, e sono molto importanti.

‘Caro Gorietti, «Nella travagliata vita del Movimento Pentecostale, ora denominato «Assemblee di Dio in Italia», la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, del 30 novembre 1953, che qui di seguito si riporta nel testo integrale, rappresenta una tappa di eccezionale importanza.
E’ la prima volta che la massima Autorità Giudiziaria della Repubblica ha dovuto pronunciarsi in ordine alle seguenti questioni giuridiche, riferite ai pentecostali:
a) se la circolare del Ministero degli Interni in data 9 aprile 1935, n. 600/159, con la quale si ordinava lo scioglimento delle associazioni pentecostali, debba ritenersi legittima e se, in casi di inosservanza da parte dei pentecostali del contenuto della circolare stessa, essi possono incorrere in sanzioni penali;
b) se le norme sui culti acattolici contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e nel R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, siano compatibili con i nuovi principi affermati dalla Costituzione in materia di libertà religiosa, ovvero se le dette norme, in quelle parti in cui contrastano con i principi costituzionali avanti espressi, debbano essere ritenute tacitamente abrogate.
La Corte di Cassazione è stata molto esplicita nella risposta al primo quesito ed ha affermato che la detta circolare per essere rimasto un ordine puramente interno, di direttive ai Prefetti, senza pubblicità nei confronti dei cittadini, non può essere invocata a giustificazione della sanzione prevista dall’art. 650 C. P. Pertanto non possono gli aderenti al Movimento Pentecostale essere denunciati alla Autorità Giudiziaria in riferimento alla detta circolare e ciò perchè essi non violano un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o di igiene.
Per quanto attiene alla seconda questione, abrogazione delle norme sui culti acattolici del 1929/30 a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, la Corte di Cassazione, valutando gli elementi di fatto portati al suo esame e riguardanti le pratiche di culto dei pentecostali, ha affermato che le stesse non sono contrarie al buon costume e, pertanto, gli aderenti al movimento pentecostale (o Assemblee di Dio in Italia) hanno il diritto di riunirsi, senza dare alcun preavviso all’Autorità, in luogo aperto al pubblico ed in luogo privato, e questo diritto discende dal coordinato disposto degli artt. 17 e 19 della Costituzione.
Il primo infatti di detti articoli avente carattere precettivo, afferma che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi, e per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso; deve, invece, darsi il preavviso alle Autorità in occasione di riunioni in luogo pubblico (piazza, strada ecc.).
Questo articolo, per affermazione della Corte, si applica anche alle riunioni di culto in riferimento alla norma dello art. 19 sopra richiamato, di natura non solamente programmatico, e che solennemente dichiara che «tutti i cittadini hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma…. e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume».
La decisione appresso trascritta non mancherà di essere di guida preziosa per tutti coloro che dovranno interessarsi al problema della libertà religiosa in Italia. Avv. Giacomo Rosapepe’ (Risveglio Pentecostale, anno IX, Maggio 1954, pag. 3-4).

La sentenza della Corte di Cassazione a cui fa riferimento l’avvocato Rosapepe è la seguente:
‘REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Penale ha pronunciato la seguente SENTENZA:
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, contro CONSOLI FIORAVANTI di Francesco ed altri, avverso la sentenza 23 gennaio 1953 del Pretore di Teano che li assolveva perchè il fatto non costituisce reato della contravvenzione di cui all’art. 650 codice penale.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere applicato Rosso;
Udito il difensore avv.to Rosapepe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D’Errico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Osserva in fatto:
In seguito a denunzia del comandante la stazione carabinieri di Riardo, Consoli Fioravanti, Occhicone Vito Antonio, Masiello Antonio, Di Nuzzo Alfredo, Jannucci Giovanni, Masiello Salvatore, Zappatella Nicolina, Massi Angela, tutti sorpresi nella casa rurale del terzo dei denunziati (Masiello Antonino) intenti al canto di inni religiosi di rito pentecostale, dopo la chiusura del tempio di tale setta adottata in via amministrativa il 10 ottobre precedente, venivano rinviati a giudizio dinanzi il Pretore di Teano per rispondere della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. per violazione della circolare del Ministero degli Interni in data 9 aprile 1935, n. 600, 159, diretta ai Prefetti, con la quale si ordinava lo scioglimento delle associazioni della setta, definita contraria all’ordine sociale.
Procedutosi al dibattimento, il Pretore di Teano con sentenza 16 febbraio 1953 proscioglieva tutti gli imputati dal reato loro ascritto perchè il fatto non costituiva reato. A sostegno della decisione rilevava il pretore non essere applicabile le sanzioni di cui all’art. 650 cod. pen. per la violazione di detta circolare del Ministero degli Interni, poichè questa non rientrerebbe fra i provvedimenti emessi per ragioni di ordine pubblico, giustizia, sicurezza pubblica e igiene, alla cui violazione soltanto si riferirebbero le sanzioni comminate dall’articolo comunque citato, e perchè alla circolare non era stata data alcuna forma di pubblicità nei confronti della generalità dei cittadini, trattandosi di provvedimento di carattere amministrativo interno, di direttive agli uffici dipendenti. Aggiungeva, poi, il pretore che il fatto accertato non poteva considerarsi sanzionato penalmente neanche sotto altri riflessi, in quanto era risultato trattarsi di riunione di nove persone in un’abitazione privata. Concludeva quindi il Pretore che neppure erano applicabili le sanzioni di cui all’art. 18 L.P.S., che richiede il preavviso all’autorità di P. S. per determinate riunioni, anche perchè tale articolo era stato modificato per effetto dell’art. 17 della Costituzione, norma precettiva di immediata applicazione, che limitava tale obbligo di preavviso alle riunioni in luogo pubblico.
Contro tale sentenza di proscioglimento ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Il ricorrente non disconosceva l’esattezza delle affermazioni del Pretore di Teano, nel senso che la circolare del 1935 del Ministro degli Interni del tempo, non costituisca provvedimento, la cui violazione sia punita ai sensi dell’art. 650 cod. pen. Assumeva, però, che il Pretore non aveva tenuto presente che gli imputati avevano continuato a esercitare il culto pentecostale senza autorizzazione, e anzi dopo che era intervenuta la chiusura del tempio già esistente in Riardo, con conseguente diffida da parte dei carabinieri.
Esercizio siffatto costituiva, secondo il ricorrente, violazione dell’art. 2 del decreto legge 28 febbraio 1930, n. 289, e dei susseguenti provvedimenti di chiusura del tempio e di diffida, e a dette violazioni era applicabile la sanzione del surriferito art. 650. codice penale.
Osserva in diritto:
Come si è precisato nella parte enunciativa, il Pubblico Ministero ricorrente non si duole che sia stata dal Pretore esclusa l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 650 codice penale in relazione alla circolare del Ministero degli Interni del 9 aprile 1935, n. 600/158, con la quale circolare, diretta ai Prefetti del Regno, si ordinava lo scioglimento dell’associazione religiosa dei Pentecostali e la chiusura dei relativi templi ed oratori per l’affermato motivo che il culto da essi professato «si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive alla integrità fisica e psichica della razza».
A tale uopo, basta brevemente osservare che, a prescindere da una qualsiasi indagine sulla legittimità di tale circolare in relazione all’organo emanante (Ministero dell’Interno) e sulla natura delle ragioni che la giustificano in relazione a quelle considerate dall’art. 650 cod. pen., mai per la sua violazione, quest’ultima norma sarebbe applicabile. Tale provvedimento, in conformità del resto alla natura degli altri provvedimenti del genere (circolari), è rimasto un ordine puramente interno, di direttiva agli organi dipendenti, senza qualsiasi pubblicità nei confronti dei cittadini, i quali, come questo Collegio costantemente ha deciso, non potevano pertanto incorrere in sanzioni penali in caso di inosservanza.
Ciò premesso, va considerato che il P. M. ricorrente si duole invece della mancata applicazione da parte del Pretore di Teano della sanzione dell’art. 650 cod. pen., in relazione ed altri divieti, e precisamente a quello generale dell’art. 2 del r.d.l. 28 febbraio 1930, n. 289, che assoggetta ad autorizzazione ministeriale i luoghi di esercizio dei culti non cattolici, e a quello specifico relativo alla precedente chiusura, da parte dei carabinieri in data 16 ottobre 1952, del preesistente tempio pentecostale di Riardo, dove in precedenza pubblicamente si riunivano quei fedeli, e alla conseguente diffida della stessa autorità.
Sul primo punto, la difesa degli imputati espressamente risolleva, con apposita memoria, la questione giuridica se le surriferite norme del citato r.d.l. del 1930 siano compatibili con i nuovi principii affermati dalla Costituzione sulla piena libertà di culto, ovvero siano stati abrogati immediatamente, per effetto dei su riferiti nuovi principii costituzionali (in particolare art. 8 e 19).
La questione è stata già risolta nel primo senso da questa Sezione con la sentenza 7 maggio 1953 n. 1522 P.M. c. Somamni, e nessun nuovo argomento a favore della contraria tesi è stato apportato in questo giudizio che determini una diversa decisione. D’altra parte, un approfondito riesame della questione stessa, è superfluo per il rilievo assorbente che comunque in relazione a detto art. 2 del r.d.l. del 1930 mai sarebbe applicabile nel caso in ispecie la sanzione di cui all’art. 650 cod. pen.
E’ pacifica eccezione dottrinale e giurisprudenziale che nei provvedimenti la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 650 cod. pen. non rientrano quelli di carattere legislativo o regolamentare, eccetto che in essi l’art. 650 predetto sia espressamente richiamato quoad poenam, in caso diverso, se eventualmente un precetto o un divieto, formulato in una legge o in un regolamento, non fosse sanzionato, dovrebbe rispettarsi il principio generale per cui siffatto precetto non importa sanzione.
Peraltro, per quanto si riferisce al divieto contenuto nell’art. 2 del r.d.l. del 1930, non sarebbe esatto ritenere che nella norma manchi la sanzione alla sua violazione. E’ duopo considerare che il legislatore dopo avere, nella prima parte dell’articolo in esame, riconosciuto la piena libertà delle cerimonie religiose di culti diversi dal cattolico se celebrate in luogo autorizzato al culto, alla presenza di ministro pure autorizzato, nell’ultima parte dello stesso articolo aggiunge: in caso diverso si applicano le norme per le riunioni pubbliche. E’ inequivocabile pertanto il pensiero del legislatore, quanto chiara ne è la lettera della legge, nel senso che, per effetto della norma predetta, in caso di riunioni religiose in luogo non autorizzato si applica il sistema disposto per le riunioni pubbliche secondo le norme vigenti (art. 18 L.P.S.) con le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza (pure art. 18 citato). Il richiamo a questo ultimo articolo era peraltro quod substantiam e non quoad poenam, sicchè anche per le riunioni religiose in luoghi non autorizzati doveva caso per caso accertarsi un carattere di pubblicità che richiedesse preventivo avviso. Sotto questo riflesso, può attualmente riconoscersi la sostanziale esattezza di quanto ha affermato il Pretore con la sentenza impugnata, rilevando che l’art. 18 L.P.S., il quale richiedeva il preavviso per riunioni in luogo sia pubblico che aperto al pubblico, ha subito radicale modifica per effetto dell’art. 17 della Costituzione, del quale questo Collegio ha con numerose sentenze riconosciuto la natura di norma precettiva di immediata applicazione. Infatti l’art. 17 della Costituzione ha sancito la necessità del preavviso solo per le riunioni in luogo pubblico, prescindendone per quelle in luogo aperto al pubblico.
Devesi, però, aggiungere che la libertà di riunione senza preavviso, ora più ampiamente riconosciuta dalla Costituzione, deve coordinarsi non soltanto con i limiti posti dal primo comma del citato articolo, e cioè che la riunione si svolga «pacificamente e senz’armi» (come questo Collegio non ha mancato di precisare colla sentenza Sezioni Unite 31 marzo 1951, n. 8, Guardigli), ma anche per quanto si riferisce alla materia religiosa, con la norma del successivo art. 19, che subordina la libertà dell’esercizio del culto, anche se in privato, alla condizione che non si tratti di atti contrari al buon costume. Nella specie, però, è da considerarsi che, se pur il Pubblico Ministero ricorrente accenna a particolari pratiche del rito dei Pentecostali che sarebbero contrarie al buon costume (ad es. baci tra i fedeli a l’inizio ed alla fine della cerimonia), tuttavia nè dalla sentenza impugnata nè dal verbale di sopraluogo dei carabinieri, i quali sorpresero nove persone intente al canto di inni, risulta che si compissero pratiche del genere.
In relazione alle precise modalità di fatto accertate dal Pretore anche circa la natura privata del luogo dove gli imputati si riunivano e alle pratiche ivi svolte, la esclusione di qualsiasi reato da parte del Pretore di Teano, nella fattispecie decisa, non merita alcuna censura.
Neanche, infatti, sempre in relazione a tali modalità accertate, potevasi riscontrare una violazione dell’art. 650 cod. pen. con riferimento ai precedenti provvedimenti amministrativi di chiusura del tempio pentecostale di Riardo.
A prescindere dall’indagine sulla legalità dei provvedimenti stessi e dalle sanzioni applicabili in caso di loro violazione, non è contestato che l’ordine di chiusura e così la conseguente diffida si riferissero all’esercizio del culto in quel tempio e, pertanto, nessuna influenza potevano avere per l’esercizio in privato del culto in diversa località (casa di rurale abitazione).
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, letti ed applicati gli artt. 525 e seguenti codice procedura penale, rigetta il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere contro la sentenza 23 gennaio 1953 del Pretore di Teano.
Così deciso in Roma 30 novembre 1953′ (Risveglio Pentecostale, anno IX, Maggio 1954, pag. 4-7)
Ma proseguiamo. L’avvocato delle ADI Giacomo Rosapepe, nel suo libro Inquisizione addomesticata, parla di una assoluzione ricevuta dal pastore valdese Franco Sommani che era stato denunciato dal commissario di P.S. di Avola per avere aperto al pubblico un luogo di culto valdese, assoluzione contro cui ricorse il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa, ma il cui ricorso fu rigettato dalla Cassazione anche qui basando la sua sentenza sull’articolo 19 della Costituzione. Ecco le parole del Rosapepe:
‘Nelle leggi del 1929-30 non c’è la sanzione penale? Ebbene il commissario di P.S. di Avola la crea e nell’aprile del 1951 denuncia al Pretore di Avola il pastore valdese Franco Sommani, per rispondere della contravvenzione prevista e punita dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 in relazione all’art. 1 del R.D. 28 febbraio 1930, per aver aperto al pubblico un tempio di rito evangelico valdese.
L’art. 1 del R.D. del 1930 per la verità non prevede alcuna contravvenzione e riesce veramente difficile capacitarsi della disinvoltura giuridica in virtù della quale quel funzionario presunse di poter imbastire una simile imputazione. Comunque il Pretore di Avola, avv. Giovannino Caldarella (un Pretore onorario) parò il colpo. In punto di diritto, nella sua sentenza, l’avv. Caldarella esaminò il contenuto dell’art. 19 della Costituzione nella sua lettera e nel suo spirito. In proposito egli scrive:
L’art. 19 della Costituzione italiana promulgata e pubblicata il 27 dicembre 1947, è norma precettiva di immediata applicazione (non soltanto programmatica) e quindi a chiunque è dato di poter professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, anche associata, e di farne propaganda con facoltà di esercizio, in privato e in pubblico, del culto. A questa affermazione perviene il decidente sia per la chiara dizione della norma sia per i princìpi informatori della norma stessa. I deputati dell’Assemblea costituente si erano preoccupati di porre in essere, sul piano del diritto, le espressioni politiche da essi usate dai balconi quando chiedevano al popolo il mandato parlamentare: conseguentemente cercavano di far passare sul piano della attuazione quei princìpi astratti professati e sbandierati. Uno di questi è quello della libertà intesa come estrinsecamente naturale della personalità umana sul piano pratico dell’attuazione, e non come principio filosofico-politico professato in astratto.
Da tale principio è permeata la Costituzione, la quale, come regina delle leggi, impone alle altre il rispetto delle proprie norme, intese non soltanto come programmazione di princìpi, ma come concreti precetti per una immediata applicazione pratica: invero sarebbe assurdo che possa trovare applicazione, nell’attuale ordinamento giuridico, la norma contenuta nelle leggi del 1929 e del 1930, citate in epigrafe, quando essa è in contrasto con quella di cui all’art. 19 (nonchè con quella dell’art. 8) della Costituzione; e ciò anche in armonia coll’art. 15 delle preleggi. E l’incompatibilità (o anche il contrasto) risalta dal principio informatore della Costituzione sulla libertà, che non era affatto lo stesso principio che ebbe ad informare i Patti lateranensi nonchè le leggi citate.
In base a tale premessa il Pretore di Avola mandò assolto il Sommani. Anche in questo caso, però, l’assoluzione, troppo completa sul piano logico, giuridico e costituzionale e quindi in grado di far sentire i suoi effetti sull’intero complesso problema dell’apertura di templi non cattolici, non veniva condivisa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa. Questi ricorreva in Cassazione contro l’ardimentoso avvocato Caldarella, sostenendo che egli era caduto in errore nell’affermare l’incompatibilità delle leggi del 1929-1930 con i princìpi espressi negli articoli 8 e 19 della Costituzione. La terza sezione della Corte di Cassazione, che esaminò il ricorso, per la prima volta scrisse in sentenza che le norme di cui agli articoli 8 e 19 della Costituzione «senza dubbio non appartengono alla categoria delle norme semplicemente direttive». La Corte evitò accuratamente però di dichiarare l’incompatibilità di queste norme con le leggi sui culti non cattolici del defunto regime; e, dovendo pur trovare una dignitosa via d’uscita all’intricata questione, ripiegò sull’inesistenza della sanzione penale nell’art. 1 del decreto del 1930, e rigettò il ricorso della Procura di Siracusa. Ma, prima di giungere a questo, la Cassazione aggirò l’ostacolo mutando la fisionomia giuridica dell’episodio. Nel caso si trattava di una riunione religiosa, prevista e garantita dall’art. 19 della Costituzione, che afferma il diritto per tutti di «professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, ecc.»’ (Giacomo Rosapepe, Inquisizione addomesticata, Editori Laterza, Bari 1960, pag. 113-115).

La svolta storica dunque per le Chiese ADI fu costituita dall’articolo 19 (assieme all’art. 17 e 18 ovviamente), e certamente non dall’accettazione del ricorso da parte del Consiglio di Stato. Ma le ADI astutamente fanno apparire le cose in maniera diversa, quasi che la libertà religiosa a cui esse anelavano venne con l’accettazione del loro ricorso, quando in effetti essa venne il 1° gennaio 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana. E poi supponiamo che il Ministero dell’Interno avesse accettato subito la loro richiesta di riconoscimento giuridico ai sensi dell’articolo 2 della legge sui culti ammessi del 1929: che cosa avrebbero dovuto dire le ADI già nel 1948? Che finalmente dopo tanti anni di persecuzioni, essi grazie all’articolo 19 della Costituzione, che sanciva la libertà religiosa per tutti, avevano potuto ottenere immediatamente il riconoscimento giuridico. Quindi, lo ripeto, la svolta fu l’articolo 19 della Costituzione Italiana; e la Buffarini-Guidi a partire dal 1 Gennaio 1948 costituì semplicemente un intoppo ‘burocratico’ e un pretesto per alcuni per continuare a perseguitare i Pentecostali: tutto qua. Niente di che stupirsi.
Ma chi fece scrivere l’articolo 19 – che sanciva la libertà religiosa – a cui si appellarono gli avvocati delle ADI nel loro ricorso contro il Ministero dell’Interno nel 1952? Il massone Frank Gigliotti e i suoi fratelli massoni, che fecero pressione sul governo De Gasperi. Ovviamente con il placet di Pio XII che seguì con molto interesse i lavori della Costituente, e che alcuni mesi prima che la Costituzione fosse promulgata si era incontrato con Henry H. Ness, il rappresentante delle Assemblee di Dio.

Frank B. Gigliotti dunque ha contribuito non poco a far conseguire la libertà religiosa ai Pentecostali in Italia. In questo annuncio apparso sul San Diego Union del dicembre 1950, di Gigliotti viene detto infatti che ha dato un forte contributo nel liberare i Pentecostali e non solo loro ma anche i Battisti, i Presbiteriani ed altri gruppi in Italia.
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Una precisazione necessaria: la libertà religiosa non è il riconoscimento giuridico

Voglio tornare su un punto di fondamentale importanza, per far capire la differenza che c’è tra la libertà religiosa e il riconoscimento giuridico, perchè forse a tanti nelle ADI questa differenza non è per niente chiara in quanto per loro l’avere ottenuto il riconoscimento giuridico equivale ad avere ottenuto la libertà religiosa.

Sul sito ‘In Italia’ per esempio alla voce ‘Libertà di religione’ si legge:
‘La Costituzione italiana, all’art. 19, riconosce in modo ampio la libertà di religione. Essa viene intesa come libertà di fede religiosa per evidenziare il diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propaganda. La libertà di religione viene intesa inoltre come libertà di pratica religiosa, perchè comporta il diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto, cioè di svolgere e di prendere parte a preghiere e riti religiosi. Questa seconda libertà trova un unico limite: non deve trattarsi di riti religiosi contrari al buon costume. La disciplina della libertà religiosa è collegata a diversi altri principi costituzionali: innanzitutto il principio di eguaglianza che vieta qualunque discriminazione tra gli individui a causa della religione professata. Nel primo comma dell’art. 8 della Costituzione si afferma infatti che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. [….] cui la libertà religiosa, riconosciuta e garantita dalla nostra Costituzione, non è riservata ai soli cittadini, ma, in quanto diritto inviolabile della persona, spetta a tutti gli uomini. La nostra Costituzione, garantisce anche la libertà di non professare alcuna fede, di non essere oggetto di propaganda religiosa e di non essere obbligato a partecipare a pratiche di culto, e di poter modificare la propria appartenenza a una determinata confessione religiosa. A tal proposito va ribadito che i principi di libertà dei diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. [….] Una evidente rilevanza per la libertà religiosa presentano, infine, anche le disposizioni costituzionali in tema di libertà di riunione articolo 17, di libertà di associazione articolo 18 e di libertà di manifestazione del pensiero articolo 21. Il principio stabilito dall’articolo 8 – ossia, quello della eguale libertà di tutte le confessioni religiose – rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento giuridico italiano che si basa sul sistema del pluralismo delle confessioni religiose e sulla libertà religiosa, individuale e collettiva. …..’ (http://www.initalia.rai.it/).
Dunque, con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana il 1 Gennaio 1948, dobbiamo affermare che anche i Pentecostali ottennero la cosiddetta libertà religiosa che gli era stata negata a partire dal 1935.

Vediamo ora cosa è il riconoscimento giuridico, e lo spiegheremo con queste parole che si trovano sul sito Centro Di Servizio al Volontariato San Nicola: ‘Il riconoscimento giuridico consiste nel conseguimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Tale riconoscimento comporta i seguenti effetti:
– autonomia patrimoniale dell’associazione, con la conseguenza che gli amministratori avranno responsabilità limitata (laddove invece nelle associazioni non riconosciute gli stessi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte)
– possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati (possibilità esclusa per le associazioni non riconosciute)
– possibilità di fruire di agevolazioni fiscali.
Per conseguire il riconoscimento è necessario che lo scopo dell’associazione sia definito e lecito, che il patrimonio sia adeguato alle finalità che intende perseguire e che l’atto costitutivo e lo statuto contengano indicazioni precise in ordine alla denominazione, alla sede ed all’ordinamento interno; in particolare, nello statuto dovranno essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Infine, dovranno essere disciplinate le modalità di estinzione dell’associazione e di devoluzione del patrimonio.
Il riconoscimento si ottiene presentando alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’associazione apposita domanda sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza, allegandovi copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. E’ inoltre necessario dimostrare la consistenza del patrimonio attraverso idonea documentazione da allegare alla domanda. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il prefetto, verificato il possesso dei su indicati requisiti, provvede all’iscrizione. Per le associazioni che operano nelle materie attribuite alle competenze delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, la domanda di riconoscimento può essere presentata alla regione, presso cui è istituto apposito registro regionale’ (http://www.csvbari.com/).

Come potete dunque vedere, la libertà religiosa – presente in Italia dal 1 Gennaio 1948 – permette a tutte le Chiese Evangeliche sul territorio Italiano ‘di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto’ (art. 19), il che significa che possono radunarsi liberamente per offrire il culto a Dio e possono anche evangelizzare le persone; mentre il riconoscimento giuridico permette a quelle Chiese Evangeliche che lo hanno ottenuto di fare delle cose che quelle che non lo hanno non possono fare, e cioè hanno la ‘possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati (possibilità esclusa per le associazioni non riconosciute)’ e la ‘possibilità di fruire di agevolazioni fiscali’. Ma per avere il riconoscimento giuridico – che non è obbligatorio richiederlo – occorre organizzarsi come ordina di fare lo Stato con un presidente, un consiglio, un atto costitutivo e uno statuto ecc. e quindi occorre calpestare la Parola di Dio. Lo Stato quindi nel dopoguerra concesse alle Chiese Pentecostali la libertà religiosa e di propaganda ma non a condizione che esse si organizzassero e quindi non a condizione che si dessero uno statuto e un regolamento interno, perchè per avere questa libertà ciò non fu e non è richiesto dalla Costituzione. Lo Stato invece richiede l’organizzazione, e quindi lo statuto e il regolamento, per concedere il riconoscimento giuridico a quelle Chiese che vogliono averlo.
Peraltro vorrei far notare un paradosso enorme: i Massoni in Italia una volta ottenuta la libertà religiosa che gli era stata negata da Mussolini, non cercarono il riconoscimento giuridico, e difatti il Grande Oriente d’Italia è conosciuto dallo Stato ma non riconosciuto, in quanto non ha personalità giuridica. Nell’ordinamento giuridico italiano il G.O.I. quindi ha lo status delle associazioni non riconosciute (articolo 36 del Codice Civile) – e perciò non ha personalità giuridica e non è eretto a ente morale. Questa cosa deve fare riflettere molto, ma veramente molto i sostenitori del riconoscimento giuridico nelle ADI, perchè mentre i Massoni hanno rifiutato qualsiasi interferenza dello Stato, le ADI hanno permesso allo Stato di ingerirsi nei loro affari interni in cambio del riconoscimento giuridico perdendo in questa maniera la libertà spirituale che è in Cristo Gesù. Dice bene la Scrittura: “… i figliuoli di questo secolo, nelle relazioni con que’ della loro generazione, sono più accorti de’ figliuoli della luce” (Luca 16:8).
Ma le ADI perchè volevano così tanto ottenere il riconoscimento giuridico immediatamente dopo il varo della Costituzione? Perchè loro pensavano che ottenendo il riconoscimento giuridico avrebbero evitato di pagare le tasse sui locali di culto, infatti Giacomo Rosapepe quando si recò negli USA nel 1953 – quindi prima che il ricorso fatto dalle ADI fosse accettato e che essi ottenessero il riconoscimento giuridico – si lamentò pubblicamente presso le Assemblee di Dio USA della tassazione a cui erano sottoposti i locali di culto delle ADI, e disse che ‘le Assemblee di Dio non sono legalmente riconosciute dal Governo Italiano, e perciò esse non sono esenti dalla tassazione come altre chiese’ (The Pentecostal Evangel, 18 Ottobre 1953, pag. 2 – vedi foto). Addirittura il Rosapepe disse davanti al Consiglio Generale delle Assemblee di Dio USA che ‘sta cercando di ottenere un trattato di reciprocità tra il Governo Americano e il Governo Italiano affinchè la proprietà che le Assemblee di Dio hanno comprato in Italia possa essere esente dalla tassazione’ (The Pentecostal Evangel, 27 Settembre 1953, pag. 16 – vedi foto).

Gli articoli apparsi sul The Pentecostal Evangel con le lamentele di Giacomo Rosapepe, avvocato delle ADI

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Il commento dell’avvocato delle ADI Giacomo Rosapepe alla sentenza della Corte di Cassazione del 30 Novembre 1953, e a seguire la sentenza stessa

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Le pressioni massoniche su Alcide De Gasperi e le rassicurazioni da lui date

Ma proseguiamo il nostro discorso sul coinvolgimento dei massoni nella promulgazione della Libertà religiosa in Italia. E’ fuor di dubbio che i protestanti d’America che nel dopoguerra lottavano per la libertà religiosa in Italia, a dirigere i quali c’erano i massoni, si fecero sentire da Alcide De Gasperi quando questi visitò l’America nel Gennaio 1947, mentre l’Assemblea Costituente preparava la Costituzione della Repubblica Italiana. E De Gasperi li aveva rassicurati, in quanto Giuseppe Brusasca, democristiano, sottosegretario agli Esteri in quasi tutti i governi De Gasperi, ebbe a dichiarare questo episodio che risale al gennaio 1947: «A New York, nel gennaio 1947, una delegazione di pastori protestanti gli chiese quale sarebbe stato il trattamento della Costituzione della Repubblica italiana per le confessioni non cattoliche. La risposta che egli dette fu di piena soddisfazione per tutti i convenuti. Uno di essi particolarmente soddisfatto lasciò uscire gli altri e si congedò da De Gasperi dicendogli: “Presidente, domani lei farà la sfilata d’onore sulla Quinta Strada; dopo la cattedrale di San Patrizio vedrà un piccolo tempio: in esso al suo passaggio un pastore protestante pregherà Dio perché protegga il cattolico capo del governo italiano… » (http://www.30giorni.it/articoli_id_4157_l1.htm).
La delegazione di pastori protestanti che incontrò De Gasperi a New York nel Gennaio del 1947, era formata da sette pastori che rappresentavano il Federal Council of the Churches of Christ in America (il Consiglio Federale delle Chiese di Cristo negli USA) che peraltro era fortemente colluso con la Massoneria. Essa era composta da Robert Warren Anthony; Roswell P. Barnes, Robbins W. Barstow, il vescovo metodista Bromley Oxnam, Frederick L. Fagley, O Frederick Nolde, e George P. T. Sargent. Come potete vedere, tra di essi troviamo un potente massone, ossia il vescovo metodista Bromley Oxnam che fu il presidente del Federal Council of Churches dal 1944 al 1946 e che era un 32° del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Quei Protestanti lo incalzarono sulla libertà religiosa per i Protestanti in Italia, e discussero con lui degli aiuti all’Italia. Era presente all’incontro anche l’ambasciatore italiano negli USA Alberto Tarchiani. In un memorandum quei pastori affermarono: ‘I provvedimenti per la libertà religiosa nella nuova costituzione costituiranno un gran fattore nel determinare l’attitudine del nostro popolo verso l’Italia. A causa del nostro interesse nello sviluppo dell’ordine internazionale e nella promozione del rispetto per i diritti dei nostri fratelli Protestanti in Italia, noi seguiremo diligentemente gli eventi nella vostra nazione’ (cfr. The Berkshire County Eagle, 15 Gennaio 1947, pag. 25; The New York Times, 15 Gennaio 1947 – vedi foto). Dunque da parte di quei Protestanti fu esercitata pressione su De Gasperi, con questa minaccia velata: ‘Se non concederai la piena libertà religiosa ai nostri fratelli Protestanti, scordati gli aiuti americani per la ricostruzione dell’Italia’!
Peraltro, lo stesso ambasciatore Alberto Tarchiani era pienamente consapevole di questa ‘minaccia’ da parte americana, infatti il giorno stesso che De Gasperi arrivò negli Stati Uniti per chiedere aiuti per la ricostruzione dell’Italia, cioè il 5 Gennaio 1947, Tarchiani lo fece subito presente questo ai membri della delegazione italiana negli USA, infatti afferma: ‘Stimo mio dovere avvertire nel modo più esplicito, perchè non vi siano equivoci o illusorie aspettazioni, che l’aiuto americano è indissolubilmente coordinato con lo sviluppo della legislazione e della pratica democratica in Italia. Movimenti rivoluzionari, di destra e di sinistra, e forme dittatoriali farebbero cessare ogni intervento amichevole degli Stati Uniti nei nostri riguardi. L’America, per quanto ho potuto intendere e mi consta, non vuole immischiarsi nello svolgersi della nostra politica interna, ma non darà aiuti a nessun governo che non proclami e rispetti i principi della più aperta democrazia …’ (Alberto Tarchiani, America-Italia: Le dieci giornate di De Gasperi negli Stati Uniti, pag. 30-31).

I due articoli che confermano la pressione su De Gasperi da parte di una delegazione di protestanti nel gennaio 1947

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A proposito di quell’incontro avuto da Alcide De Gasperi nel Gennaio 1947 (precisamente il giorno 13) a New York con quei rappresentanti del Consiglio Federale delle Chiese negli USA è molto interessante quello che dice l’ambasciatore Alberto Tarchiani nel suo libro America-Italia: Le dieci giornate di De Gasperi negli Stati Uniti: ‘Il Presidente sta ancora un paio d’ore in piedi, ad accogliere omaggi e a rispondere ai complimenti e agli auguri. Verso le 7, all’albergo, riceve i rappresentanti del Concilio Federale delle Chiese Protestanti, che gli presentano un ‘memorandum’ di apprezzamento, di saluto, di augurio per l’opera sua in Italia e in America, e gli domandano di adoperarsi a che la libertà religiosa e intellettuale sia da noi stabilita e assicurata non solo in principio, ma nella pratica. De Gasperi spiega quali siano le garanzie costituzionali progettate, e certamente adottate in seguito, per la libertà di culto e di pensiero. Dà ogni assicurazione per il rispetto effettivo della legge, che sarà la più ampia possibile, ammettendo l’esercizio di ogni credo ispirato ad ideali ed a pratiche che non turbino l’ordine pubblico e non offendano la decenza. Il Vescovo e i pastori che rappresentano le denominazioni cristiane in America si dichiarano profondamente soddisfatti delle parole del Presidente e dello spirito di sana umanità ed equità da cui è animato. Accennando al rispetto per la Chiesa Cattolica in questo paese, e alle relazioni di buon vicinato che hanno con essa, esprimono i più ardenti voti per l’Italia, che hanno aiutata ed intendono aiutare, sia con le opere di assistenza, sia con la solidarietà spirituale. Il colloquio, ispirato a concetti e sentimenti elevati, e alle più oneste e franche intenzioni pratiche, ha dato al Primo Ministro un’altra sensazione di questa complessa e diversissima America. Un’esperienza fuggevole purtroppo – perchè tutte le brevi ore del Presidente sono vertiginose, – ma anch’essa utile per la conoscenza diretta di persone e di problemi che, dalla lontana e un pò isolata Italia, non si possono vedere sinteticamente chiari. Ci sono state qui polemiche circoscritte e azioni quasi ufficiali delle supreme autorità protestanti per assicurare la libertà religiosa in Italia, e impedire il ripetersi di certi lievi e passeggeri incidenti avvenuti nel Sud della penisola. Mi sono spesso occupato della questione, con attivo scambio di carte tra Washington e Roma, e molte telefonate in America. Una breve, leale conversazione con De Gasperi, ha dato subito ai rappresentanti del Concilio l’impressione netta della buona fede e della volontà di bene, senza meschinità e senza secondi fini. Nei limiti della legge, la più comprensiva possibile ai nostri giorni, i culti avranno libertà piena d’azione, tanto se saranno seguiti dalla immensa maggioranza, quanto se saranno praticati da piccole minoranze di italiani’ (Alberto Tarchiani, America-Italia: Le dieci giornate di De Gasperi negli Stati Uniti, pag. 112-113).
Ritengo che le parole dell’ambasciatore descrivano molto bene come andarono le cose. Peraltro notate come i rappresentanti del Consiglio Federale ci tennero a far presente a De Gasperi che le Chiese Protestanti in America avevano buoni rapporti di vicinato con la Chiesa Cattolica Romana, come dire insomma che non si doveva preoccupare per l’Italia perchè anche là sarebbe stata la stessa cosa. E difatti a distanza di decenni possiamo vederli questi buoni rapporti di vicinato tra la Chiesa Cattolica Romana e le Chiese Evangeliche in Italia, comprese quelle delle ADI.
Anche il 20 Marzo 1947 De Gasperi tranquillizzerà i Protestanti Americani, affermando: ‘Ai protestanti d’America daremo una nuova assicurazione che la piena libertà e la piena eguaglianza è garantita a tutte le minoranze religiose’ (La Stampa, 3 Aprile 1947, pag. 3).
Inoltre poco tempo dopo, cioè nell’Aprile 1947, mentre Frank Gigliotti e Fama erano in Italia, essi incontrarono De Gasperi (dopo avere incontrato Carlo Sforza, il Ministro degli Affari Esteri, che era massone e che fu quello che gli suggerì e organizzò l’incontro con De Gasperi) per presentargli varie questioni riguardanti la libertà religiosa ma con particolare insistenza, specialmente da Gigliotti, la questione del Movimento Pentecostale, e a tal riguardo ricevettero promettenti assicurazioni.
Su un articolo del St. Petersburg Times del 30 Aprile 1947 (vedi foto), dove si parla di questo viaggio in Italia dei due, viene detto tra le altre cose che Gigliotti e Fama hanno riferito ai giornalisti che De Gasperi ha confermato il suo obbiettivo di dare a tutte le fedi la libertà di culto e di essere compiaciuti dell’attitudine di De Gasperi, il capo del Governo Italiano, in quanto egli è stato veemente nel denunciare la persecuzione contro i Pentecostali e ha chiesto a Fama e Gigliotti di fare in modo che i loro leaders gli riportassero direttamente qualsiasi molestia futura. Oltre a ciò, l’articolo afferma che Gigliotti e Fama hanno incontrato il Ministro dell’Interno Mario Scelba per cercare l’implementazione delle assicurazioni date dal Primo Ministro del Governo. Viene poi detto che i due si sono opposti all’inclusione dei Trattati Lateranensi e del Concordato del Laterano nella Costituzione Italiana, e ad un articolo della Costituzione che proibisce le società segrete e quindi è contro la Massoneria. I due poi dissero che De Gasperi aveva loro promesso che fino a che sarebbe stato lui a capo del Governo, lo Stato Italiano non avrebbe dichiarato alcuna guerra alla Massoneria! A proposito di questa pubblica protesta di Gigliotti e Fama contro l’inclusione dei Patti Lateranensi nella Costituzione Italiana (tramite l’art. 7, che era stato approvato dalla Costituente il 25 Marzo 1947), che portarono avanti durante il loro soggiorno in Italia, è interessante notare che il Vaticano reagì tramite l’Osservatore Romano il 16 aprile 1947, contestando a Fama e Gigliotti il diritto di accreditarsi come rappresentanti ed interpreti dei correligionari americani, ed esortandoli a lasciare che gli italiani risolvessero da sè i propri problemi religiosi (cfr. Mario Casella, Giornali Cattolici e Società Italiana, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, pag. 188).

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Quindi come potete vedere i due massoni, mentre peroravano la causa dei Pentecostali peroravano anche quella dei Massoni! D’altronde essi avevano giurato in loggia di aiutare e assistere i massoni in tutto il mondo. Ma questo alle ADI non interessava nulla!
Ora, De Gasperi non partecipò direttamente ai lavori della Costituente, ma li seguì molto da vicino, e sebbene dall’esterno, contribuì con la forza delle sue idee e l’autorevolezza delle sue proposte, a determinare il contenuto della Costituzione. Tanto è vero che nella seduta del 25 Marzo 1947 tenne un importante discorso all’Assemblea Costituente dal titolo ‘Stato e Chiesa’ in cui disse tra le altre cose questo:
‘DE GASPERI. E veniamo alla questione delle minoranze. È stato parlato di menomazione morale di minoranze religiose. Noi, se è necessario, al momento opportuno siamo disposti a votare con voi per togliere dal codice penale qualsiasi umiliazione alle minoranze. (Applausi al centro).
Riguardo ai cosiddetti culti minoritari, aggiungo che non solo aderisco al pensiero di devozione e di ammirazione per le vittime delle minoranze, sia israeliti, sia valdesi, pensiero espresso dall’onorevole Pajetta Gian Carlo, ma dico che questo non è un pensiero di tolleranza, di collaborazione con le minoranze che mi viene in questo momento per ragioni di opportunità, ma è mia profonda convinzione.
L’onorevole Calamandrei si è riferito al mio viaggio in America e alle dichiarazioni che ho fatto, o che avrei fatto, al direttorio delle Chiese protestanti o delle Chiese non cattoliche. Difatti, in una riunione importante, questi venerandi signori mi espressero la loro preoccupazione, chiedendo se noi intendevamo di inserire nella Costituzione la garanzia della libertà religiosa per il culto delle minoranze. E poi aggiungevano, con molta cortesia, alcune obiezioni riguardo al trattato, dicendo: ma, come fate a garantirci questa libertà? Ed io ho detto, e mi pareva in quel momento essere interprete, più di quello che non sono, del paese: badate, in Italia vi sono molti che criticano sia il contenuto sia l’origine del trattato; però esso ha rappresentato la chiusura di un periodo che è costato all’Italia tante umiliazioni e tante rovine, e anche coloro che non sono d’accordo voteranno e accetteranno.
Una voce a sinistra. No, no. (Commenti).
DE GASPERI. Mi sono sbagliato se ho abbondato; però credo di averlo fatto con senno politico, ed aggiungo che oggi ai protestanti d’America deve giungere la nostra nuova assicurazione che in quest’articolo e nell’articolo 16 è garantita piena libertà, piena eguaglianza, e che non vi è da temere, da parte nostra, nessuna persecuzione, nessun ritorno ai tempi superati.
I Patti lateranensi tengono conto della realtà storica, ma non limitano la libertà per i non cattolici.
Alla fine della discussione, un venerando pastore, rettore di una chiesa vicina, che si vedeva dal grattacielo, mi disse: «Ho sentito il suo discorso. Quando passa dinanzi a quella chiesa ricordi che là dentro c’è un’anima che prega per lei e per l’Italia». Ho sentito profonda commozione da questa promessa di preghiera che andava al Padre comune da uno che non è legato dal vincolo di religione con la Chiesa cattolica. E mi sono detto, perché è la verità, che tollerante è e deve essere chi crede. Lo scettico non dà nulla, non sacrifica nulla del suo per la convivenza sociale e per la carità cristiana. (Applausi al centro – Commenti a sinistra – Interruzione dell’onorevole Tonello). Credo solo di poter pronunciare con la stessa forza le convinzioni mie che sono venute non soltanto dalla educazione familiare, ma attraverso una lotta per riconquistare la fede, e venute soprattutto dall’esperienza di uomo politico e di uomo di Stato. Su questa esperienza fatta qui e in altri paesi mi sono fatta la convinzione che senza la fede e senza la morale evangelica le nazioni non si salvano, siano o non siano socialiste. (Vivissimi applausi al centro e a destra – Commenti a sinistra).
TONELLO. Cosa c’entra questo col Vangelo? (Commenti – Rumori).
DE GASPERI. Amici, siamo in un momento di grande solennità e di grande responsabilità che non può venire menomato da qualche benevola interruzione dell’amico Tonello; siamo in un momento in cui noi costituenti della Repubblica italiana dobbiamo votare nell’interesse della nazione e nell’interesse della Repubblica. Dobbiamo votare in modo che sia fatto appello al mondo libero degli Stati, al mondo che anche io so e dico che ci guarda. Il mondo che ci guarda si preoccupa che qui si crei una Costituzione di uomini liberi; il grande mondo cattolico si preoccupa che qui la Repubblica nasca in pace e in amicizia col pontefice romano, il quale durante la guerra rivendicò la dignità umana contro la tirannia e stese le mani protettrici sui perseguitati di tutte le nazioni e di tutte le fedi e in modo particolare su coloro a cui si è riferito l’amico Lami Starnuti. (Vivissimi applausi al centro – Interruzioni a sinistra).
Amici, si è accennato qui alla comunanza che ci ha uniti nel momento del combattimento tra uomini di diversi partiti e qui ci sono parecchi che con me hanno trascorso un periodo insieme nel sottosuolo, come si usava dire. Ma c’è un fatto ancora più grandioso, ed è che nei momenti più difficili, nei momenti delle persecuzioni, soprattutto il Capo della religione cattolica ci ha aiutato a salvare protestanti e israeliti. Ma c’è ancora di più: in certi conventi erano ammassati e nascosti cattolici, protestanti ed ebrei insieme. Si trovavano uniti la sera, nei momenti tragici e nei momenti delle minacce, da una preghiera suprema che è quella del Padre nostro comune. Questa è la nostra forza: se in Italia creeremo una norma di tolleranza per tutti, ma soprattutto una norma in cui si riconosca questa paternità comune che ci protegge e che protegga soprattutto la nazione italiana. (Vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra)’ (http://www.degasperi.net/ – A. De Gasperi, Discorsi parlamentari, Roma, Camera dei Deputati, 1985, Vol. I, pag. 229-234).
E quindi De Gasperi contribuì ad inserire la libertà religiosa per le minoranze religiose in Italia, mantenendo così le assicurazioni date ai protestanti in America prima e poi personalmente ai massoni Gigliotti e Fama, e per fare questo – pur essendo lui un cattolico – entrò un pò in conflitto con il punto di vista del Vaticano che era ancora improntato al confessionalismo di Stato in materia di rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, e concesse al Vaticano meno di quello che quest’ultimo avrebbe voluto fosse introdotto nella Costituzione Italiana. Questo è confermato da una lamentela che fece il De Gasperi personalmente al nunzio papale in Italia mentre al Parlamento si discutevano gli articoli della Costituzione. Rivela questa lamentela l’informatissimo gesuita Giovanni Sale nel suo libro Il Vaticano e la Costituzione: ‘…. De Gasperi si lamentò con il nunzio in Italia, mons. Borgongini Duca, che alcune posizioni della Santa Sede in materia di libertà religiosa, di Stato confessionale e di difesa a oltranza del Concordato, in particolare di quelle norme considerate da molti anacronistiche, sarebbero state difficilmente difendibili in un’assemblea composta per buona parte da partiti sia di sinistra sia di destra non troppo disposti ad accogliere il punto di vista cattolico. Non si può ottenere interamente – disse con estrema franchezza De Gasperi al Nunzio – tutto ciò che la Chiesa chiede in materia di religione, «non si può non ammettere la libertà di pensiero, la libertà di coscienza, la libertà di religione’ (Giovanni Sale, Il Vaticano e la Costituzione, Jaca Book, 2008, pag. 151). Il che equivaleva a dire che non solo i Protestanti, ma anche i massoni dovevano avere la libertà religiosa!
Anche perchè c’era la pressione degli Americani – ossia della Massoneria americana con a capo l’agente della CIA Frank Gigliotti, dico io – e quindi bisognava ammettere certe cose a favore delle minoranze religiose, come per esempio la libertà di propaganda che il Vaticano non voleva che fosse inclusa nell’articolo 19 (che nel progetto di Costituzione era l’articolo 14). Fu lo stesso De Gasperi a dire questo a Borgongini Duca, nunzio vaticano in Italia, durante un incontro al Viminale, infatti in una relazione di questo importante prelato, che porta la data del 5 Marzo 1947, leggiamo: ‘Dopo di ciò, ho preso io l’offensiva, incominciando dall’articolo 14 del Progetto di Costituzione, il quale afferma «la libertà di propaganda della propria fede religiosa». Ho richiamato i precedenti della legislazione italiana per infrenare il proselitismo delle sette, che costituisce un’insidia alla fede altrui in Italia, ove non abbiamo bisogno di missioni protestanti per conoscere il Vangelo. Ho citato il caso degli orfani di padre e di madre, che diverranno preda dei ricchi pastori, come la poveraglia ignorante, che si venderà al primo venuto. Ho accennato al caso del proselitismo nelle caserme tra le reclute militari e simili. Ho sostenuto che non si può lasciare nel Progetto la libertà di proselitismo; non si deve far nascere il caso di coscienza, posto che si esige (art. 51) «un giuramento di fedeltà alla Costituzione». Un cattolico non potrà giurare fedeltà ad un documento, che contiene errori ed eresie. Il Presidente ha preso alcuni appunti su quanto venivo dicendogli. Mi ha confessato che veramente anche il Trattato di Pace con l’Italia (Partie II – Clauses Générales art. 15) nell’enumerazione delle varie libertà non è elencata esplicitamente la libertà di proselitismo. Quando egli mi ha detto che purtroppo l’Italia si trova sotto la pressione alleata e che certe ammissioni bisogna tollerarle ed intenderle come meglio si può secondo retta dottrina, gli ho risposto con le parole, che disse S. Agostino ai cattolici, i quali, mantenendo la propria fede, si accomodavano alla terminologia dei pagani: «fidem teneant linguam corrigant». Una Costituzione che porta la firma di 207 deputati democristiani, non deve contenere errori di dottrina’ (Giovanni Sale, op. cit., pag. 252-253). E quindi le proteste e le pressioni messe in atto dalla massoneria portarono dei frutti evidenti a favore della libertà religiosa in Italia.
D’altronde De Gasperi riteneva che la Massoneria era «il terzo partito invisibile», e aveva coniato il seguente motto: ‘Sapere che esiste, ma non parlarne mai e avere almeno due ministri massoni nei governi che si formano’ – motto con cui ha risposto l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel suo libro Fotti il Potere alla domanda: ‘Presidente, la massoneria è in grado di influenzare la politica?’ – per indicare che la Massoneria può sempre tornare utile e quindi è meglio allearsi con essa che evitarla o guerreggiarla. E difatti De Gasperi nei suoi governi di ministri massoni ne ebbe. Facciamo degli esempi.
Nel suo primo governo (10 dicembre 1945- 1 luglio 1946) ebbe Mario Cevolotto come ministro dell’Aeronautica; Luigi Gasparotto come Ministro per l’Assistenza Postbellica; Epicarmo Corbino come Ministro del Tesoro; Manlio Brosio come Ministro della Guerra; Enrico Molè come Ministro della Pubblica Istruzione.
Nel secondo governo (13 luglio 1946- 28 gennaio 1947), ebbe Cipriano Facchinetti come Ministro della Guerra; e Epicarmo Corbino come Ministro del Tesoro. A proposito di Cipriano Facchinetti, nell’ottobre 1946 scelse l’Inno di Mameli – scritto dal massone Goffredo Mameli – come inno per il giuramento delle Forze Armate e da lì rimase poi come Inno provvisorio della nuova Repubblica fino ad oggi.
Nel Terzo Governo (2 febbraio 1947 – 31 maggio 1947) ebbe Luigi Gasparotto come Ministro della Difesa, e Carlo Sforza come Ministro Affari Esteri.
Nel Quarto Governo (31 maggio 1947 – 23 maggio 1948) ebbe Carlo Sforza agli Affari Esteri; Cipriano Facchinetti al Ministero della Difesa; Cesare Merzagora come Ministro del Commercio con l’Estero; Guido Corbellini, Ministro dei Trasporti; Randolfo Pacciardi e Giuseppe Saragat come Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.

Il Vaticano e l’articolo 19

Il gesuita Giovanni Sale nel suo libro Il Vaticano e la Costituzione – di cui viene detto in una recensione che ‘orienta nuova luce sull’opera svolta dai costituenti in un serrato e anche duro confronto con esponenti della stessa Civiltà Cattolica e della Segreteria di Stato vaticana’, ed in effetti è così perchè questo libro è corredato da documenti di parte Vaticana che hanno un grande valore storico – fa chiaramente comprendere come i costituenti dietro le quinte dovettero ‘fare i conti’ con il Vaticano nello scrivere la Costituzione. Vaticano che però se è vero da un lato tentò anche in tema di libertà religiosa di far scrivere gli articoli costituzionali secondo il suo punto di vista, dall’altro dovette arrendersi e accontentarsi perchè oltre un limite il Vaticano non potè fare a causa dell’opposizione che incontrò nell’Assemblea, opposizione che ovviamente venne anche dai massoni. Per esempio, il Vaticano avrebbe gradito che nell’articolo 19 non fosse concessa la libertà di propaganda a tutte le confessioni religiose, ma alla fine – sotto la pressione degli Americani – essa fu approvata e quindi quell’articolo così formulato fu accettato con difficoltà in Vaticano. Comunque, bisogna dire, che il Vaticano sostanzialmente si mostrò d’accordo che lo Stato Italiano concedesse la libertà religiosa alle minoranze religiose. Ma vediamo di riassumere i movimenti del Vaticano in quei giorni in merito alla libertà religiosa per i ‘culti ammessi’ che veniva discussa dalla Costituente.
Innanzi tutto va detto che l’articolo 19 (che nel progetto di Costituzione era l’articolo 14) faceva parte di un gruppo di 11 articoli preparati dal democristiano Dossetti, che li fece innanzi tempo visionare alla Segreteria di Stato del Vaticano e dalla quale ricevette un sostanziale gradimento.
Il Sale infatti afferma: ‘L’attenzione per i diritti della persona, e quindi anche per il diritto alla libertà religiosa, si coglie negli articoli presentati dall’on. Dossetti sotto il titolo Libertà di opinione, di coscienza e di culto. Questi facevano parte di un progetto più allargato, composto di 11 articoli, che aveva come scopo di far rientrare la materia della libertà religiosa e dei rapporti fra Stato e Chiesa in quella più generale dei rapporti tra lo Stato e gli altri ordinamenti giuridici primari. In tale progetto erano sintetizzate la scienza e la cultura giuridica di Dossetti su tale importante materia; va però ricordato che esso, come risulta dalla documentazione di parte ecclesiastica, fu redatto tenendo anche presente il punto di vista dell’autorità vaticana, che visionò tali articoli prima che fossero presentati nella prima sottocommissione della Costituente’ (Giovanni Sale, op. cit., pag. 149), a cui l’autorità vaticana diede parere favorevole in quanto il Sale riferisce una relazione della Segreteria di Stato datata 18 novembre 1946 in cui è scritto: ‘Questa mattina è venuto in Segreteria di Stato l’On. Dossetti [….] che mi ha portato i qui uniti documenti ove […] ha formulato gli articoli che i democristiani intenderanno proporre e difendere in proposito […]. Domattina l’On. Dossetti tornerà in Segreteria di Stato per ricevere le opportune direttive’, e poi nella relazione del giorno seguente è scritto: ‘Questa mattina è ritornato in Segreteria di Stato l’On. Dossetti. Gli ho detto che sostanzialmente gli articoli proposti sono stati giudicati buoni. Gli ho fatto presente i piccoli rilievi a cui si accenna nell’Appunto’ (Ibid., pag. 149). Su questa ultima circostanza del ritorno del Dossetti alla Segreteria di Stato, il Sale in un altra parte del libro la riporta così: ‘Questa mattina – è scritto in una Nota vaticana del 19 novembre 1946 – è ritornato in Segreteria di Stato l’on. Dossetti. Gli ho detto che, sostanzialmente, gli articoli proposti sono stati giudicati buoni (ciò dopo aver parlato, naturalmente, con l’Ecc.mo Superiore). Gli ho, poi, fatto presenti i piccoli rilievi a cui si accenna nell’appunto. L’on Dossetti ha ringraziato. L’on Dossetti si è incontrato anche con S.E. Rev.ma Mons. Tardini, dal quale ha avuto le opportune direttive. Si è rimasti intesi che i membri democristiani della prima sottocommissione presenteranno e difenderanno tali articoli. L’on. Dossetti ha assicurato che tempestivamente informerà la Segreteria di Stato su le eventuali difficoltà che i membri democristiani avessero da incontrare nella discussione’ (Ibid., pag. 41).
Nel progetto dossettiano in materia di libertà religiosa si leggeva: ‘«Ogni uomo ha diritto alla piena esplicitazione della sua vita religiosa, interiore ed esteriore, individuale e associata, della sua fede, al libero esercizio, privato e pubblico, del culto seguito, purchè non si tratti di religione o di culto implicante principi o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume». In altra parte è scritto: «Ogni uomo ha diritto alla libera professione (e propaganda) della propria fede religiosa nei limiti dell’ordine pubblico del buon costume e delle leggi». Nello stesso testo però si leggeva pure che, fermi restando i principi della libertà di coscienza e dell’eguaglianza religiosa dei cittadini, «la religione cattolica, religione della grande maggioranza del popolo italiano, è la religione dello Stato»’ (Ibid., pag. 149-150).
Il Sale dice a proposito del progetto di Dossetti: ‘Nel suo progetto costituzionale Dossetti cercava di conciliare il punto di vista laico sul tema della libertà di coscienza e di religione, con quello «confessionale», voluto dalla Santa Sede e da buona parte della gerarchia cattolica: ciò facendo egli in qualche modo tentava una sorta di quadratura del cerchio. Di fronte ai costituenti laici e di sinistra, si faceva garante dell’autonomia e della non ingerenza degli ordinamenti giuridici (Chiesa Cattolica compresa) e quindi della laicità dello Stato; davanti all’autorità ecclesiastica, di cui in questi mesi era l’interlocutore privilegiato, invece, egli si accreditava come campione dell’ortodossia e difensore degli interessi della Chiesa. In ogni caso egli cercò in tutti i modi di fare da tramite, o «da ponte», tra due mondi culturali diversi, anzi antagonisti e rivali: la sintesi che egli riuscì ad operare (nel suo progetto degli 11 articoli), nonostante alcune ambiguità e contraddizioni ….. ci sembra in definitiva l’unica possibile in quel momento storico. In ogni caso il coraggioso tentativo operato dal costituente democristiano di conciliare dottrina cattolica (con tutto ciò che questo significava) e pensiero moderno fu certamente positivo e di fatto diede i suoi primi risultati già nella redazione «materiale» del testo costituzionale nella materia dei diritti delle persone’ (Ibid., pag. 150-151). Dunque il Vaticano giudicò tutto sommato positivo il progetto di Dossetti. E diede ordine di seguire la discussione in tema di libertà religiosa, come risulta da un appunto della Segreteria di Stato del 29 Marzo 1947, inviato da Domenico Tardini al cardinale Angelo Dell’Acqua: ‘Il Santo Padre raccomanda di seguire la discussione su i culti ammessi, e sugli altri punti che interessano la Chiesa’ (Ibid., pag. 139). Certo, il Vaticano avrebbe preteso di più, ma poi alla fine dovette accontentarsi. E così alla fine l’articolo 19 fu accettato dall’Assemblea Costituente in questa formula: ‘Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume’.
Diciamo quindi che i movimenti della Massoneria messi in moto da Frank Gigliotti in tema di libertà religiosa ebbero successo, perchè comunque sia la sua ombra fu ben presente sia nella Costituente che in Vaticano dove peraltro risulta che durante la guerra Pio XII stesso aveva stabilito mediante Gigliotti dei rapporti forti con i servizi segreti americani. E anche se il Vaticano non rimase soddisfatto al cento per cento, alla fine ne venne fuori piuttosto bene agli occhi dei Protestanti visto che la Democrazia Cristiana votò a favore di quell’articolo. Certo, va pure detto che anche dopo che la Costituzione Italiana sancì la libertà religiosa per tutte le confessioni, per alcuni anni ci furono ancora delle vessazioni e persecuzioni contro i Protestanti, come chiusure di locali di culto e altre manifestazioni di intolleranza, ma poi arrivò il tempo che finirono. Perchè con gli articoli sulla libertà religiosa della Costituzione, era di fatto cominciata una ‘nuova era’ per i Protestanti in Italia. E questo grazie alla Massoneria e al Vaticano, con cui quindi i Protestanti in Italia sono chiamati a stare in pace, già a stare in pace!



Gigliotti fece allacciare l’acqua alla casa di Enrico Marin, pastore delle Assemblee di Dio e sollecitato si mosse in favore delle ADI in altre circostanze

Francesco Toppi nel suo libro E Mi Sarete Testimoni nel raccontare delle persecuzioni verificatesi contro credenti negli anni 1948-1952, menziona quella che subì Enrico Marin, che Toppi stesso definisce ‘un pioniere del Movimento pentecostale nell’Italia del Nord e soprattutto del Veneto’ (pag. 96):
‘Si verificarono dei casi che hanno dell’incredibile. Il primo, quello del 6 aprile 1950, quando da parte della Giunta Municipale del Comune di Cavaso del Tomba (Treviso) venne negata la concessione di acqua potabile per uso domestico al pastore italo americano Enrico Marin, con la motivazione che il suddetto esercitava ‘nel paese il culto pentecostale, che, oltre ad essere proibito dallo Stato Italiano, urta il sentimento cattolico della stragrande maggioranza del popolo di questo Comune’ (pag. 91).
Ora, Toppi non dice che poi l’acqua fu allacciata a Enrico Marin, come neppure chi fu colui che fece sì che Enrico Marin avesse la concessione dell’acqua potabile. Non sappiamo se Toppi lo sapesse, comunque dato che noi lo abbiamo scoperto, lo diciamo.
Ebbene fu il massone Frank Gigliotti, che scrisse all’allora Ministro della difesa Randolfo Pacciardi (che era un noto massone il quale nel 1938 aveva ottenuto il 30° grado del Rito Scozzese, e che era entrato nel Governo come Ministro della Difesa su pressione del gruppo dell’OSS facente capo a Frank Gigliotti – http://www.fondazionecipriani.it/Scritti/appunti.html), che subito si premurò a rimediare al male fatto dal sindaco di quel paese trevigiano.
Ecco il testo della lettera che il massone Pacciardi inviò al suo fratello massone Gigliotti il 10 Luglio 1950:
‘Caro Gigliotti, ho ricevuto la tua lettera datata 14 Giugno concernente il signor Enrico MARIN che vive a Cavaso del Tomba, Italia, ed ho subito dato ordini alle Autorità interessate, in maniera da rimediare al male fatto dall’arbitraria e iniqua azione decisa dal Sindaco di quella comunità. – Tu puoi essere sicuro che la faccenda sarà sistemata nella maniera migliore, non solo per motivi di umanità, ma poichè la libertà della fede religiosa è chiaramente offerta e promulgata per atto di Costituzione della Repubblica Italiana. – Mentre ti ringrazio per la tua gentile informazione, ti prego di rivolgerti a me liberamente per qualsiasi questione di questo tipo che possa sorgere, e io sarò molto felice di rimuovere qualsiasi difficoltà o fraintendimento che sia implicato.- Colgo l’opportunità per mandarti i miei saluti più calorosi. Sinceramente tuo. R. Pacciardi’.

La lettera del ministro Randolfo Pacciardi inviata a Frank Gigliotti sul caso Enrico Marin. Lettera presente nel libretto ‘The Fabulous Frank Gigliotti’ a pag. 16

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Ora, vi domando fratelli: ‘Ma se per una questione minima, come l’allacciamento dell’acqua ad una casa negata ad un pastore delle Assemblee di Dio, fu contattato subito Gigliotti e lui subito si mise in moto per far risolvere subito la questione riuscendoci, non pensate che Gigliotti venisse contattato in quel tempo ogni qual volta si verificava una persecuzione contro dei pastori o delle Chiese delle Assemblee di Dio per fare qualcosa’?
E difatti non era la prima volta che Gigliotti si muoveva – sollecitato ovviamente dalle ADI – presso le autorità italiane o quelle americane in favore dei Pentecostali perseguitati in Italia. Vi faccio due esempi.

Il primo risale ad Aprile 1947. Sul Lewiston Evening Journal del 29 Aprile 1947 (vedi foto), viene detto tra le altre cose che Gigliotti e Fama sono andati a Palermo, dove si sono recati per fare delle investigazioni sulla notizia che 10 Chiese Pentecostali (Assemblee di Dio) sono state chiuse sotto le leggi repressive lasciate dal Fascismo, e che i due hanno dichiarato che intendono continuare la loro battaglia negli USA se non riceveranno delle assicurazioni soddisfacenti dal Governo Italiano.
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Il secondo risale al 1948. Ecco cosa si legge in un articolo apparso sul Review and Herald del 22 Aprile 1948: ‘Un gruppo Protestante Americano guidato dal Rev. Frank B. Gigliotti, un funzionario del Citizens United for Religious Emancipation, ha depositato presso l’Ambasciata Italiana a Washington D.C., una protesta formale contro una supposta persecuzione di minoranze Protestanti in Italia. Citando un recente attacco contro una riunione Pentecostale all’aperto vicino Roma, la protesta dichiarava che ‘noi abbiamo raggiunto il limite della nostra pazienza. Noi siamo costretti, nel nome di un Protestantesimo libero unito, a denunciare queste cose e renderle pubbliche affinchè il giudizio di uomini liberi possa decidere e condannare’.
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Ma Gigliotti si recò persino al Dipartimento di Stato Americano a protestare contro le persecuzioni ricevute dalle Assemblee di Dio, infatti il 9 maggio del 1950 – quindi quando il caso Marin non era stato ancora risolto – a capo di una delegazione di pastori protestanti (A.G. Yuppa, presidente della Chiesa Pentecostale Universale; Ellis McGoy, rappresentante della Chiesa di Cristo del Texas; Clyde W. Taylor, Segretario Nazionale degli Affari della National Association of Evangelicals; D.G. Scott, Rappresentante del Consiglio Generale delle Assemblee di Dio USA), Gigliotti si recò da John D. Hickerson, che era l’assistente Segretario di Stato per presentare una formale protesta documentata anche da foto di alcune persecuzioni ricevute da pastori e chiese delle Assemblee di Dio (nonchè di altri Protestanti). Ecco la foto di quell’importante incontro.
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Nella formale protesta consegnata all’Assistente Segretario di Stato, Gigliotti fa riferimento alla persecuzione subita da alcune Chiese pentecostali in Sicilia di cui Gigliotti e Fama poterono accertarsi personalmente durante la loro permanenza in Italia nella primavera del 1947; al caso di Enrico Marin, predicatore delle Assemblee di Dio, a cui il sindaco non voleva concedere l’acqua potabile alla sua casa; e poi il caso del pastore pentecostale Cosimo Caruso, proveniente dalla città di Detroit, il quale assieme a sua moglie avevano comprato un locale di culto a Rosarno (RC), che però a motivo della persecuzione nel febbraio 1948 non riuscirono a dedicare (sul sito della Chiesa ADI di Reggio Calabria si parla di questi eventi che coinvolsero i coniugi Caruso – http://www.adi-rc.org/).

La lettera firmata da Frank B. Gigliotti presentata all’Assistente Segretario di Stato John Hickerson nel maggio del 1950. Lettera presente nel libretto The Fabulous Frank Gigliotti a pag. 13 e 14

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Di questa veemente protesta ne diede notizia il 10 maggio del 1950 l’Unità tramite un articolo dal titolo ‘I protestanti lamentano nuove persecuzioni in Italia’: ‘Washington, 9. – Una delegazione di cinque pastori protestanti si è recata oggi al Dipartimento di Stato per rinnovare la protesta contro le persecuzioni dei protestanti in Italia. Guidati dal reverendo Frank Gigliotti, di Lemon Grove (California) essi hanno presentato dichiarazioni legalizzate da notai e copie di documenti intesi a dimostrare che i lanci di pietre e le percosse contro i protestanti continuano e si sono estesi all’Italia settentrionale. La delegazione ha conferito per 55 minuti con il direttore generale per le relazioni con le Nazioni Unite al Dipartimento di Stato, John Hickerson. Durante il colloquio, i pastori protestanti hanno consegnato a Hickerson una lettera con la quale si sollecita il Dipartimento di Stato a prendere qualsiasi misura necessaria per far sì che il governo italiano rispetti le garanzie costituzionali relative alla libertà religiosa. Nella lettera i pastori affermano che le popolazioni italiane agitate dai preti locali stanno perseguitando i missionari americani e gli italiani che cercano di abbracciare la fede protestante’ (pag. 5). Ecco la foto dell’articolo.

L’Unità, 10 Maggio 1950, pag. 5

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Io credo che questi episodi dovrebbero dunque fare riflettere molto seriamente i fratelli che frequentano Chiese ADI sulla collaborazione che venne ad instaurarsi in quel tempo tra le ADI e il massone Frank Gigliotti, collaborazione che credo sia ampiamente dimostrata.

Dal mio libro ‘La Massoneria smascherata’ (pag. 437-504)

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