Sul nuovo locale di culto della Chiesa ADI di Macchia di Giarre

A pag. 46 del Bilancio Sociale e di Genere 2008 del Comune di Giarre (Catania) leggiamo quanto segue: «E’ stata autorizzata l’assegnazione in concessione del diritto di superficie di un terreno di mq 2.450, di proprietà comunale, all’Associazione “Assemblea di Dio in Italia, per la costruzione di una chiesa Evangelica Cristiana, al prezzo simbolico di Euro 0,050 al mq.»

Fonte: Comune di Giarre

Ecco il terreno

Che cosa è questa concessione del diritto di superficie? L’Articolo 952 del Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) che tratta del diritto di superficie afferma: «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [934, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810 n. 3]. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [956] (1) (2)». Sul sito http://www.brocardi.it – che è uno siti giuridici italiani più visitati della rete – nelle note a questo articolo leggiamo: «(1) Il diritto di superficie può venire in essere con una convenzione o tramite usucapione. Nella prima ipotesi esso viene costituito con un contratto ad efficacia reale (art. 1376 del c.c.) tra proprietario e superficiario, che consente al primo di limitare il suo potere dominicale sul fondo, tramite la rinuncia al diritto di accessione immobiliare. Ci si può accordare nel senso del versamento di un corrispettivo rappresentato da una somma unica o da un canone periodico. E’ un contratto traslativo di diritti reali da stipularsi per atto pubblico ed che deve essere trascritto. Il diritto di superficie può essere costituito anche con testamento. (2) Col venire in essere del diritto in esame, il titolare del suolo perde la possibilità di costruire, e non può godere o usare lo stesso od il sottosuolo con modalità lesive per il superficiario. Egli può liberamente disporre della costruzione, alienandola o costituire su di essa diversi diritti reali. Il suo diritto è limitato alla porzione di suolo che ne è gravata; egli può, peraltro, ampliare il suo diritto su porzioni di suolo su cui la costruzione si adagia, sempre che esse siano indispensabili per esercitare il diritto stesso e ciò anche per finalità igieniche, di sicurezza per gli abitanti l’edificio e altre analoghe.» (http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-iii/art952.html). In particolare notate queste parole «Egli [il titolare del suolo] può liberamente disporre della costruzione, alienandola o costituire su di essa diversi diritti reali», che nella pratica significa che il titolare del suolo ha nella sua disponibilità l’edificio costruito su quel suolo.
Che sia così è confermato dal «Regolamento per la cessione dei lotti con diritto di superficie, per la locazione e l’acquisto dei capannoni ed aree annesse urbanizzate e la gestione delle aree artigianali» approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 04.11.2009, dove leggiamo:
Art. 14 «La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni trenta e può essere rinnovata per ulteriori anni trenta, purché ne venga fatta richiesta dall’avente titolo almeno un anno prima della sua scadenza. …»
Art. 17 «… Il Comune si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio personale all’uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. …»
Art. 21 «Il concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni al lotto assegnato»
Art. 22 «Oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario qualora:
1) vengano realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione medesima;
2) si verifichino nella impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all’Amministrazione comunale;
3) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l’insediamento produttivo è stato realizzato;
4) sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell’istituto di credito che ha concesso all’impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l’inadempienza dell’impresa medesima nel pagamento dell’equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo, ed in ogni caso dopo l’avvio di procedura esecutiva da parte dell’istituto di credito.
Art. 23 «In caso di decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, il diritto di superficie si estingue, il Comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e se ne acquisisce la disponibilità subentrando nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l’obbligo di soddisfare, fino all’estinzione, le ragioni di credito di detti istituti.
Art. 24 «La decadenza della convenzione, per colpa e in danno del concessionario, deve essere approvata dal consiglio comunale, che stabilità, altresì, le sanzioni e l’ammontare delle pene pecuniarie da comminare»

Fonte: Comune di Giarre

Alla luce di tutto ciò, viene da chiedersi se ai membri della Chiesa ADI di Giarre (http://www.rebsonline.it/progetti.php) è stato spiegato in che cosa consiste la concessione del diritto di superficie da parte del Comune, perché è evidente che una Chiesa che decide di farsi concedere un terreno dal Comune per costruirvi un locale di culto alla fine si ritrova con un locale di culto che non è proprio del tutto nelle disponibilità della Chiesa. La Chiesa infatti si ritrova «prigioniera» del Comune!
Questo spiega la forte contrarietà dell’ex presidente delle ADI Francesco Toppi a che le Chiese costruissero edifici di culto su terreni assegnati dal Comune in concessione del diritto di superficie.
Eppure nelle ADI ci sono diversi locali di culto costruiti su terreni dei Comuni!
Fratelli, che frequentate Chiese ADI, ve lo ripeto, uscite e separatevi dalle ADI che sono una organizzazione religiosa nelle mani dello Stato, per cui controllata, guidata e mantenuta dallo Stato.

Chi ha orecchi da udire, oda

Giacinto Butindaro

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